Cassazione Penale, Ordinanza n. 02834/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per falsa testimonianza. Il primo motivo si fondava su una ricostruzione alternativa delle emergenze probatorie, sostanzialmente riproponendo censure già esaminate e disattese nei gradi di merito. Il secondo motivo riguardava il giudizio di bilanciamento tra circostanze e contestava la valutazione compiuta dalla corte territoriale, ritenuta dal ricorrente erronea o comunque non adeguatamente motivata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che i motivi non erano proponibili in sede di legittimità. Il primo motivo mirava a una diversa lettura del compendio probatorio e a una rivalutazione del merito già correttamente esaminato dai giudici di merito; il secondo era manifestamente infondato, poiché il giudizio di bilanciamento sulle circostanze risultava sorretto da motivazione sufficiente, non illogica e adeguata al confronto con le deduzioni difensive. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre una mera ricostruzione alternativa dei fatti o delle risultanze probatorie quando i giudici di merito abbiano già esaminato e motivatamente disatteso le doglianze difensive.
- La censura per vizio di motivazione non è ammissibile se si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito, in assenza di manifeste incongruenze logiche o di motivazione mancante o apparente.
- Il giudizio di bilanciamento tra circostanze è sottratto al sindacato di legittimità quando la decisione di merito risulti sorretta da motivazione sufficiente, non illogica e specificamente confrontata con le deduzioni difensive.
- L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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