Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 02834/2026 del 23/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per falsa testimonianza. Il primo motivo si fondava su una ricostruzione alternativa delle emergenze probatorie, sostanzialmente riproponendo censure già esaminate e disattese nei gradi di merito. Il secondo motivo riguardava il giudizio di bilanciamento tra circostanze e contestava la valutazione compiuta dalla corte territoriale, ritenuta dal ricorrente erronea o comunque non adeguatamente motivata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che i motivi non erano proponibili in sede di legittimità. Il primo motivo mirava a una diversa lettura del compendio probatorio e a una rivalutazione del merito già correttamente esaminato dai giudici di merito; il secondo era manifestamente infondato, poiché il giudizio di bilanciamento sulle circostanze risultava sorretto da motivazione sufficiente, non illogica e adeguata al confronto con le deduzioni difensive. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre una mera ricostruzione alternativa dei fatti o delle risultanze probatorie quando i giudici di merito abbiano già esaminato e motivatamente disatteso le doglianze difensive.
  • La censura per vizio di motivazione non è ammissibile se si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito, in assenza di manifeste incongruenze logiche o di motivazione mancante o apparente.
  • Il giudizio di bilanciamento tra circostanze è sottratto al sindacato di legittimità quando la decisione di merito risulti sorretta da motivazione sufficiente, non illogica e specificamente confrontata con le deduzioni difensive.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsa testimonianza
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.