Cassazione Penale, Ordinanza n. 03291/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il giudizio di responsabilità nei suoi confronti. Con un unico motivo egli ha contestato la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità, ma la Corte di cassazione ha rilevato che la censura era priva dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 c.p.p.: le doglianze erano generiche, indeterminate e sostanzialmente dirette a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, attività non consentita in sede di legittimità in assenza di puntuali indicazioni di travisamenti decisivi. Il ricorso riproponeva in sostanza le stesse argomentazioni già esaminate e disattese dal giudice di merito.
Norme richiamate
I motivi di ricorso devono essere specifici; la mancanza di specificità, sia per genericità intrinseca sia per apparente non correlazione con la motivazione impugnata, determina inammissibilità.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata e indicare specifici errori logici o giuridici; la mera riproposizione delle doglianze già svolte in appello non soddisfa il requisito di specificità.
- La Corte di cassazione non può essere investita di una richiesta di rivalutazione delle prove o di una diversa ricostruzione dei fatti, salvo che il ricorso deduca specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali.
- La genericità del motivo può essere apprezzata anche in senso "estrinseco", quando la critica non è adeguatamente correlata alla complessità delle ragioni poste a base della decisione impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
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