Cassazione Penale, Sentenza n. 21317/2022 del 01/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto non manifesta infondatezza del secondo motivo e ha concluso che, alla luce della errata valutazione della recidiva da parte della Corte territoriale, il reato commesso il 08/02/2011 si è estinto per prescrizione. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione (decisione del 13/01/2022).
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso solleva due motivi: 1) vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità; 2) mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze generiche sulla recidiva contestata (la Corte territoriale avrebbe erratamente ritenuto che il bilanciamento tra circostanze e recidiva fosse già avvenuto in primo grado).
Norme richiamate
La Corte ha rilevato che la Corte territoriale ha portato la recidiva fuori dall'alveo dell'art. 99, comma 4 c.p.; la qualificazione errata della recidiva e il mancato corretto bilanciamento con le circostanze generiche hanno inciso sulla determinazione della pena e sul decorso della prescrizione
Massime di principio
- Se la Corte d'appello non motiva correttamente il bilanciamento tra recidiva e circostanze generiche, la cassazione può ritenere fondato il vizio e valutare gli effetti sulla prescrizione
- La qualificazione della recidiva ai sensi dell'art. 99 c.p., comma 4, è decisiva: se la recidiva viene posta fuori dalla disciplina di quella norma le circostanze favorevoli possono prevalere e incidere sulla determinazione della pena
- Quando il motivo che invalida la motivazione incide sul calcolo dei termini, la Cassazione può annullare senza rinvio se il reato è ormai estinto per prescrizione
- In casi analoghi è essenziale che le decisioni di merito esplicitino il confronto motivato tra recidiva e circostanze attenuanti/generiche per consentire il controllo di legittimità
- In presenza di plurimi gradi di giudizio, va sempre verificato il decorso dei termini di prescrizione rispetto alle decisioni impugnate; errori di qualificazione possono determinare l'estinzione del reato
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