Cassazione Penale, Sentenza n. 17908/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
impugnazione della determinazione del valore giornaliero (euro 80,00) adottata dal Tribunale per la conversione di pena detentiva in pena pecuniaria, per mancata indicazione delle ragioni e per omessa acquisizione/valutazione ex officio delle condizioni economiche, patrimoniali e di vita del condannato come previsto dalla normativa e dalla giurisprudenza
La decisione
La Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia motivato adeguatamente la fissazione del valore giornaliero e ha richiamato il principio per cui il giudice dell'esecuzione è obbligato ad acquisire d'ufficio tutte le informazioni sulle condizioni di vita individuale, familiare, sociale ed economica del condannato; ha inoltre precisato che l'omessa indicazione da parte del condannato di dati rilevanti non esonera il giudice dall'acquisire le informazioni necessarie (art. 666, comma 5, c.p.p.) e che la determinazione deve rispettare la forbice da euro 5 a euro 2.500 giornalieri e i criteri indicati dalle pronunce costituzionali e dalla normativa. Di conseguenza la determinazione contestata è censurata e il procedimento dovrà essere rimesso al giudice per una nuova determinazione motivata e adeguatamente istruita
Norme richiamate
Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l'articolo 133-ter del codice penale
Disciplina la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, consentendo la commisurazione tramite valore giornaliero; il giudice deve valutare le condizioni economiche, patrimoniali e di vita per fissare il valore nella forbice EUR 5 - EUR 2.500
art. 135 cod. pen. citato come riferimento per la pena ragguagliata a quota fissa (EUR 250 al giorno)
Confronto con il precedente sistema della pena pecuniaria a quota fissa; la nuova disciplina mira a evitare che i non abbienti risultino esclusi dal meccanismo sostitutivo
sistema di quote giornaliere introdotto nel nostro ordinamento in riferimento alle sanzioni sostitutive con la l. n. 134/2003
Riferimento storico alla precedenza dell'adozione del sistema di quote giornaliere per le sanzioni pecuniarie
art. 54-quater della L. n. 689 del 1981
Norma richiamata per i criteri di determinazione del valore giornaliero nelle sanzioni pecuniarie amministrative/civili, evocata come parametro interpretativo nella fase di determinazione
art. 56-quater (richiamato)
disposto di cui all'art. 56-quater cit.
Richiamo a norma che disciplina la determinazione 'personalizzata' del valore giornaliero; il giudice deve acquisire informazioni d'ufficio sullo stato di vita e condizione del soggetto
incidente di esecuzione promosso ai sensi dell'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022
Modifiche legislative che hanno esteso/riordinato il procedimento di esecuzione e le tutele, rilevanti per l'ambito in cui può essere promosso l'incidente di esecuzione relativo alla determinazione della pena pecuniaria
"... può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio"
Attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere/dovere di acquisire d'ufficio documentazione e informazioni necessarie e di svolgere attività probatoria in udienza rispettando il contraddittorio
d.lgs. n. 150/2022 (modifica art. 133-ter)
aumento del numero di rate - dai sei a sessanta - e non sono dovuti interessi sugli importi rateizzati
Ha ampliato la possibilità di rateazione del pagamento della pena pecuniaria senza interessi, valutando le condizioni patrimoniali e non solo economiche
sentenze Corte Costituzionale n. 15/2020 e n. 28/2022
citazione delle sentenze n. 15 del 2020 e n. 28 del 2022
Richiamate come indirizzo costituzionale per evitare che il meccanismo sostitutivo sia di fatto inaccessibile ai non abbienti e per favorire la deflazione penale tramite misure adeguate
Sez. 6, n. 14873 del 12/03/2024 (Schintu, Rv. 286235)
Nessuna rilevanza può essere attribuita all'omessa indicazione di dati rilevanti nella valutazione del valore giornaliero da parte del condannato
Giurisprudenza della Corte che sottolinea l'irrilevanza dell'omissione del condannato rispetto all'obbligo, in capo al giudice, di acquisire elementi d'ufficio
Sez. 2, n. 9397 del 01/02/2024 (Ndiaye Cheikh Mbach, Rv. 286130)
il giudice dell’esecuzione ... è obbligato ad acquisire d'ufficio tutte le informazioni sulle condizioni di vita individuale, familiare, sociale ed economica del condannato
Confermato principio dell'obbligo del giudice di istruttoria d'ufficio nella determinazione personalizzata del valore giornaliero
Massime di principio
- Il valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva va fissato dal giudice nell'intervallo EUR 5 - EUR 2.500 sulla base di una valutazione individualizzata delle condizioni economiche, patrimoniali e di vita del condannato
- Il giudice dell'esecuzione è tenuto ad acquisire d'ufficio tutte le informazioni e i documenti utili (anche tramite art. 666 c.p.p.) e a motivare espressamente la determinazione del valore giornaliero; la mancata motivazione e istruttoria è motivo di censura
- L'omessa produzione di dati da parte del condannato non esonera il giudice dall'obbligo di ricercare le informazioni necessarie; quindi non grava sul condannato un obbligo formale di fornire i dati
- La rateazione del pagamento (art. 133-ter, come modificato) può arrivare fino a 60 rate senza interessi e deve essere valutata tenendo conto delle condizioni patrimoniali e di vita del soggetto
- In situazioni analoghe, se il giudice non motiva adeguatamente la scelta del valore giornaliero o non svolge attività istruttoria d'ufficio, il condannato ha buon titolo per promuovere incidente di esecuzione o ricorso per ottenere una nuova determinazione motivata
- La norma e la giurisprudenza hanno finalità deflattive e di tutela dei non abbienti: la determinazione deve favorire l'effettiva accessibilità al meccanismo sostitutivo per le sanzioni di modesto allarme sociale
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