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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31609/2026 del 20/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente, condannato in secondo grado per truffa, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bolzano deducendo cinque censure. Con il primo motivo ha lamentato mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sulla responsabilità e, in particolare, sull'elemento psicologico, ma la censura è stata ritenuta generica e priva di un effettivo confronto con la motivazione d'appello. Con il secondo motivo ha contestato la mancata riqualificazione del fatto in una diversa fattispecie, ma senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; la Corte di merito aveva qualificato correttamente il fatto come truffa, valorizzando la simulazione di circostanze e condizioni non vere, fra cui la messa in vendita di un veicolo in realtà inesistente, idonee a indurre in errore la persona offesa. Con il terzo motivo ha invocato la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ma la Corte territoriale aveva escluso la causa di non punibilità in ragione della rilevante entità del danno economico. Con il quarto motivo ha censurato il diniego delle attenuanti generiche, ritenuto non sindacabile e comunque motivato in modo sufficiente. Con il quinto motivo ha contestato l'eccessività della pena e la mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria; la Corte ha ritenuto congrua la motivazione sul trattamento sanzionatorio, fondata sulle modalità del fatto, sull'intensità del dolo, sulla spregiudicatezza della condotta e sull'inefficacia dei precedenti benefici concessi all'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto generici o manifestamente infondati tutti i motivi di ricorso: la motivazione della sentenza d'appello sulla responsabilità per truffa era congrua; la riqualificazione in altra fattispecie era esclusa dalla corretta sussunzione del fatto nell'art. 640 c.p.; la particolare tenuità del fatto era incompatibile con la rilevanza del danno; il diniego delle attenuanti generiche era adeguatamente motivato; la pena era stata commisurata con sufficiente motivazione e la mancata sostituzione della pena detentiva era sorretta da valutazione di fatto non manifestamente illogica. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    Richiamato come corretta fattispecie di truffa, integrata dalla simulazione di circostanze e condizioni non vere artificiosamente create per indurre in errore la persona offesa.

  • art. 641 c.p.

    Evocato dal ricorrente come diversa qualificazione del fatto, ma la Corte ne esclude l'applicazione perché la condotta non si limita a dissimulare uno stato di insolvenza, bensì realizza una frode con artifici e raggiri.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità è esclusa quando manca anche uno solo dei presupposti richiesti; nel caso concreto è stata negata per la rilevante entità del danno economico, non di particolare tenuità.

  • art. 133 c.p.

    Usato come parametro per la commisurazione della pena, con motivazione ritenuta sufficiente mediante il richiamo alle concrete modalità del fatto e alla gravità della condotta.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è ritenuto legittimo se il giudice valorizza gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover considerare espressamente ogni elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti.

  • art. 58-bis c.p.?

    Non è citato nel testo; la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è comunque trattata come valutazione di fatto non censurabile se motivata non illogicamente.

  • art. 186 disp. att. c.p.p.??

    Non ricavabile dal testo.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è generico il motivo che non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a proporre una diversa lettura delle prove, senza indicare puntuali travisamenti decisivi.
  • La truffa è configurabile quando l'agente non si limita a occultare uno stato di insolvenza, ma mette in atto artifici o raggiri mediante la simulazione di circostanze o condizioni non vere, idonei a indurre in errore la vittima.
  • La diversa qualificazione del fatto va negata quando la ricostruzione del merito mostra la presenza degli elementi tipici della truffa e non di una mera insolvenza fraudolenta.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa valorizzando in modo decisivo l'entità del danno economico, quando essa sia incompatibile con la tenuità oggettiva richiesta dalla norma.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice indica gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessario confutare singolarmente tutti i dati favorevoli allegati dalla difesa.
  • La motivazione sulla pena è sufficiente, salvo che il trattamento sanzionatorio si discosti in modo marcato dal minimo edittale; in tal caso il giudice deve giustificare in modo più analitico la quantificazione.
  • La valutazione sulla concedibilità di pene sostitutive o sulla sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria integra un apprezzamento di fatto censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieTruffaCause di non punibilitàPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioParte generale
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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