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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33120/2022 del 08/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 28/06/2021 con la quale il Tribunale di Biella aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di rideterminazione della pena dell'ergastolo in pena temporanea. Nel ricorso per cassazione (con motivi aggiunti) si sosteneva l'incostituzionalità dell'ergastolo e il suo contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Convenzione EDU), chiedendo che l'ergastolo venisse sostituito con una pena di 30 anni di reclusione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità, perché il ricorrente non si è confrontato con le ragioni decisive della decisione impugnata: l'istanza era stata infatti dichiarata inammissibile dal Tribunale perché meramente reiterativa di una domanda precedente già dichiarata inammissibile. Tale elemento, essenziale ai fini della decisione, non è stato contestato dal ricorrente. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per irrogare la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Convenzione EDU)

    Richiamata dal ricorrente come parametro di illegittimità dell'ergastolo; la Corte non ha esaminato la questione nel merito, avendo dichiarato il ricorso inammissibile per ragioni procedurali

  • Costituzione italiana

    Il ricorrente invocava profili di incostituzionalità dell'ergastolo; anche tale doglianza non è stata esaminata nel merito per inammissibilità processuale

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione impugnata: le censure generiche o non attinenti risultano inammissibili.
  • La reiterazione di istanze già dichiarate inammissibili può essere considerata motivo decisivo per l'inammissibilità di un nuovo ricorso se il nuovo atto è meramente riproduttivo.
  • Le questioni di merito (es. incostituzionalità di una pena o contrasto con la Convenzione EDU) possono rimanere inesaminate se il giudice rileva vizi processuali o di ammissibilità; per ottenere l'esame sostanziale occorre superare preventivamente i profili di ammissibilità.
  • L'inammissibilità per colpa del ricorrente può comportare, oltre al pagamento delle spese, l'applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo elementi che escludano la colpa.
  • In situazioni analoghe è opportuno che il difensore indichi chiaramente in che modo le proprie censure contrastano le motivazioni decisive della decisione impugnata e che eviti la mera ripetizione di domande già dichiarate inammissibili.

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