Cassazione Civile, Ordinanza n. 08009/2024 del 25/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell’avvenuta definizione agevolata della controversia tributaria in pendenza del giudizio di cassazione e, ritenuti integrati i presupposti previsti dalla L. n. 197/2022, ha dichiarato l’estinzione del giudizio. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato diversi avvisi di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria le aveva recuperato a tassazione IRES, IVA e IRAP per gli anni d’imposta 2007, 2008, 2009 e 2010. In primo grado la commissione tributaria provinciale aveva accolto solo parzialmente il ricorso relativo al 2007 e rigettato gli altri; in appello la commissione tributaria regionale aveva respinto l’impugnazione della contribuente. La società aveva quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, mentre l’Agenzia delle entrate aveva resistito con controricorso proponendo a sua volta ricorso incidentale su un motivo. Nelle more del giudizio di legittimità la contribuente ha aderito alla definizione agevolata della controversia tributaria prevista dalla L. n. 197/2022, art. 1, commi 186 ss., depositando la domanda e la prova dei versamenti eseguiti; la Corte rileva che, ai sensi del comma 197, è sufficiente il versamento della prima rata.
Norme richiamate
L. 24 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 186 ss.
la definizione agevolata della controversia tributaria può determinare la chiusura del giudizio pendente se il contribuente vi aderisce secondo le condizioni di legge
L. 24 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 197
è sufficiente, ai fini della definizione agevolata rilevante nel processo, il versamento della prima rata
Massime di principio
- La sopravvenuta definizione agevolata della controversia tributaria, quando documentata con la domanda di adesione e con il pagamento richiesto dalla legge, comporta l’estinzione del giudizio pendente, anche in cassazione.
- Ai fini della definizione agevolata prevista dalla L. n. 197/2022, il versamento della prima rata è sufficiente a integrare il presupposto richiesto per il perfezionamento processualmente rilevante dell’istituto.
- Quando il giudizio si estingue per definizione agevolata, non si procede alla decisione dei motivi di ricorso principale o incidentale e le spese restano regolate secondo quanto disposto dalla pronuncia di estinzione.
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