Ordinanza n. 13466/2026 - Roma, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza n. 7584/2025 pubblicata il 26/06/2025, emessa dal Tribunale Civile di Roma – Sezione Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del Tribunale Civile di Roma – Sezione Lavoro, della quale è chiesta l'esecuzione mediante giudizio di ottemperanza
Esito
La controversia
La parte privata ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato derivante da una sentenza civile che includeva una condanna al pagamento delle spese processuali in favore del procuratore antistatario. Dopo il passaggio in decisione, il TAR ha rilevato una questione d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., concernente l'ammissibilità del ricorso limitatamente all'esecuzione del capo relativo alle spese distratte. Il dubbio deriva dal fatto che la distrazione delle spese attribuisce al difensore distrattario un diritto autonomo nei confronti della parte soccombente, sicché solo quest'ultimo sarebbe legittimato ad agire in proprio per l'esecuzione del credito.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso il ricorso nel merito né ha pronunciato la declaratoria di inammissibilità. Ha sottoposto alle parti, nel rispetto del contraddittorio, la questione relativa al possibile difetto di legittimazione attiva della parte ricorrente con riferimento al capo della sentenza concernente le spese processuali distratte, assegnando quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per il deposito di memorie difensive su tale specifico punto.
Norme richiamate
Il testo richiama l'art. 73, co. 3, cod. proc. amm.
La disposizione è applicata per consentire alle parti di interloquire su una questione rilevata dal Collegio dopo il passaggio in decisione, potenzialmente decisiva ai fini di una parziale declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo rileva, dopo il passaggio in decisione, una questione rilevante per la definizione del giudizio e non previamente sottoposta al contraddittorio, deve assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie sulla questione, prima di decidere.
- La distrazione delle spese processuali attribuisce al difensore distrattario un diritto autonomo nei confronti della parte soccombente; di conseguenza, la legittimazione ad agire in proprio per l'esecuzione del credito relativo alle spese distratte spetta esclusivamente al difensore, non alla parte assistita.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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