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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 35373/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Domanda di risarcimento del danno biologico (maggior usura psicofisica) per essere stato impiegato, nel periodo 1999-2009, per sette giorni consecutivi comprensivi della domenica senza fruire del riposo settimanale; il ricorrente deduceva violazione di garanzie costituzionali e del CCNL (art. 22) nonché carente valutazione probatoria da parte dei giudici di merito

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello che aveva confermato il Tribunale: la disciplina contrattuale (CCNL) che prevede maggiorazioni/compensi per il lavoro in turni ha funzione compensativa dell'usura psico‑fisica derivante dal ritardo/omissione del riposo e, pertanto, la pretesa risarcitoria separata è infondata in assenza di prova di un danno specifico ulteriore. I rilievi dell'attore relativi a travisamento dei fatti e omissione di valutazione probatoria sono stati giudicati infondati o non decisivi. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio (euro 200,00 esborsi e euro 3.000,00 compensi, oltre accessori) e al contributo unificato

Norme richiamate

  • Costituzione

    richiamato dal ricorrente come principio di tutela del lavoratore, ma la Corte ha ritenuto che l'assetto contrattuale e le maggiorazioni previste non contraddicano il principio costituzionale in assenza di danno specifico aggiuntivo

  • Codice civile

    citato in relazione al potere organizzativo del datore di lavoro; la sentenza non afferma violazione riconducibile a eccesso di potere organizzativo in presenza di tutele contrattuali

  • Contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Autonomie locali

    art. 22 CCNL del 14.7.2000

    la Corte ha interpretato la disciplina collettiva come avente valenza compensativa per la maggiore penosità del lavoro in turni, rendendo in linea di principio irrilevante la mera prova della prestazione oltre il sesto giorno se non dimostrato un danno specifico ulteriore

  • Decreto-Legge

    art. 23, comma 8‑bis del D.L. 28/10/2020 n.137, conv. L. 18/12/2020 n.176

    richiamato nel procedimento per il deposito delle conclusioni del P.M.; non incide sul merito della controversia

  • D.P.R.

    art. 13, co. 1‑quater del D.P.R. n.115/2002

    richiamato in relazione al contributo unificato dovuto dal ricorrente a seguito del rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Se il ritardo o la mancata fruizione del riposo settimanale è prevista o compensata dal contratto collettivo (maggiorazioni/compensi per lavoro in turno), il giudice può ritenere che tale disciplina abbia funzione risarcitoria/compensativa e non ammettere un autonomo risarcimento per mera usura psicofisica
  • Il lavoratore che deduce un danno biologico per omissione del riposo deve provare un danno specifico e ulteriore rispetto alla mera maggiore penosità già remunerata contrattualmente
  • In mancanza di prova specifica del danno aggiuntivo, la semplice allegazione dello svolgimento della prestazione oltre il sesto giorno non è sufficiente per ottenere un risarcimento
  • Il giudizio deve sempre iniziare dall'analisi della disciplina collettiva/applicabile e delle maggiorazioni previste prima di riconoscere un danno risarcibile oltre la sfera contrattuale
  • Questioni processuali non decisive (es. allegazioni probatorie non cruciali per l'esito) possono essere dichiarate inammissibili in sede di legittimità

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