Cassazione Penale, Sentenza n. 22518/2024 del 04/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso mirava a censurare l'ordinanza del GIP di Verona che aveva rigettato l'istanza di De Cataldis diretta alla rettifica del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti (provvedimenti del 31.10.2022 e 17.05.2023). Le doglianze principali erano due: (1) incompetenza del giudice dell'esecuzione di Verona, poiché l'incidente era già stato radicato davanti alla Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con istanza del 9/12/2022 (con richiamo al principio che la competenza va valutata al momento della proposizione della domanda); (2) violazione del principio di specialità e motivazione illogica e insufficiente del giudice in relazione alla verifica dei calcoli della pena operati dalla Procura generale di Lecce
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo (incompetenza) e ha annullato l'ordinanza impugnata senza rinvio, disponendo la trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione competente, cioè alla Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto. Il secondo motivo è stato assorbito: le questioni di merito sulla determinazione della pena dovranno essere esaminate dal giudice ora dichiarato competente. In sintesi, la Corte ha ritenuto che al momento della proposizione della domanda (9/12/2022) l'ultimo provvedimento irrevocabile fosse quello della Corte di appello di Lecce del 6/11/2017 e quindi la competenza funzionale si era radicata in quella sede; la dichiarazione di incompetenza della Corte di appello e il successivo intervento del GIP di Verona non potevano trasferire la competenza.
Norme richiamate
La competenza del giudice dell'esecuzione, in presenza di più provvedimenti emessi da giudici diversi, spetta al giudice che ha emesso l'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile al momento della proposizione della domanda; il criterio è cronologico e la competenza si determina al momento della presentazione dell'istanza (perpetuatio iurisdictionis), restando ferma anche se sopravvengono successivi titoli esecutivi
art. 568, comma 2, cod. proc. pen.
La regola della non impugnabilità delle sentenze che possono dar luogo a conflitto di giurisdizione o di competenza si applica anche ai provvedimenti adottati nel procedimento di esecuzione: la parte non può impugnare direttamente la declaratoria di incompetenza che possa dare luogo a conflitto, ma può riproporre la questione davanti al giudice cui la competenza è stata affidata e, successivamente, impugnare il provvedimento emesso da quest'ultimo
principio della perpetuatio iurisdictionis
La competenza funzionale si radica al momento in cui il procedimento si è 'radicato' davanti a un determinato giudice (al momento della proposizione della domanda) e non muta per il sopravvenire di altre decisioni irripetibili; ciò garantisce certezza e unità dell'esecuzione penale affidandola a un unico giudice
Massime di principio
- Nel procedimento di esecuzione la competenza va valutata in base alla situazione esistente al momento della presentazione della domanda: conta quale sia l'ultimo provvedimento irrevocabile allora esistente
- Se una Corte o un giudice si dichiara incompetente e indica un altro giudice, la parte può riproporre la questione davanti al giudice indicato; la declaratoria di incompetenza non è impugnabile separatamente qualora possa dar luogo a conflitto di giurisdizione
- La regola cronologica dell'art. 665 cod. proc. pen. privilegia l'economicità e l'unità dell'esecuzione, pertanto tutte le contestazioni relative alla determinazione della pena devono essere decise dal giudice dell'esecuzione competente secondo quel criterio
- Se emergono vizi di competenza funzionale del giudice che ha deciso, la Cassazione può annullare il provvedimento e trasmettere gli atti al giudice correttamente competente senza affrontare il merito
- Le questioni di merito relative ai calcoli della pena o alla loro eseguibilità saranno esaminate dal giudice dell'esecuzione competente e non dalla Corte di cassazione quando il motivo principale è di natura processuale (competenza)
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