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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23614/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un appalto pubblico per lavori di manutenzione straordinaria di gallerie ferroviarie, affidato a un'ATI di cui la società poi fallita era mandataria. Durante l'esecuzione dei lavori l'impresa iscriveva numerose riserve sui documenti contabili e su note separate. Successivamente, il curatore del fallimento agiva in giudizio per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti alle riserve. Il tribunale accoglieva in larga parte la domanda; la società committente proponeva appello e la corte territoriale riformava la decisione, ritenendo la domanda tardiva perché proposta oltre il termine di decadenza di sessanta giorni previsto dall'art. 33 del d.m. 19 aprile 2000, n. 145, decorrente dalla comunicazione del rigetto definitivo delle riserve, individuato al più tardi con l'approvazione del certificato di collaudo. Il fallimento ricorreva per cassazione con due motivi: (1) violazione e falsa applicazione di varie norme, sostenendo che la disciplina applicabile fosse quella previgente e che il termine non fosse decorso perché mancava una notificazione formale dell'atto di collaudo e perché la decadenza opererebbe solo nei rapporti tra direttore dei lavori e appaltatore; inoltre deduceva che la dichiarazione di fallimento avrebbe dovuto sospendere o interrompere il termine; (2) violazione dell'art. 91 c.p.c. per mancata compensazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto, quanto al primo motivo, che fosse corretta l'applicazione della disciplina del d.m. n. 145/2000 agli appalti pubblici in corso al momento dell'entrata in vigore del regolamento attuativo, e che il termine decadenziale di sessanta giorni decorresse dalla comunicazione del rigetto definitivo delle riserve, non essendo richiesta una notificazione a mezzo ufficiale giudiziario. Ha inoltre rilevato che, nel caso concreto, il rigetto definitivo delle riserve risultava intervenuto e comunicato al più tardi con l'approvazione del certificato di collaudo del 4 ottobre 2003, mentre il giudizio era stato introdotto solo il 21 gennaio 2005, quindi tardivamente. Ha escluso anche che il fallimento potesse incidere sul decorso del termine, poiché esso era iniziato dopo la dichiarazione di fallimento e il curatore era subentrato nei rapporti attivi del fallito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e il mancato esercizio di tale facoltà non è censurabile in cassazione. Nessuna pronuncia sulle spese per mancanza di attività difensiva della resistente.

Norme richiamate

  • art. 33 d.m. 19 aprile 2000, n. 145

    prevede un termine di decadenza di sessanta giorni per proporre la domanda giudiziale o arbitrale contro la determinazione della stazione appaltante sulle riserve; il termine decorre dalla comunicazione del rigetto definitivo delle riserve o dalla scadenza dei termini previsti dalla disciplina del collaudo o dell'accordo bonario, senza necessità di notificazione

  • art. 149, comma 3, d.P.R. n. 554/1999

    individua una delle ipotesi di decorrenza del termine, collegata alla comunicazione della determinazione della stazione appaltante nella procedura di accordo bonario

  • art. 32 d.m. 19 aprile 2000, n. 145

    disciplina la valutazione delle riserve all'esito del collaudo o dopo la scadenza dei relativi termini, con determinazione da adottarsi entro novanta giorni

  • art. 31-bis l. n. 109/1994

    è richiamato come presupposto dell'accordo bonario quando l'importo delle riserve supera i limiti previsti

  • art. 232, comma 4, d.P.R. n. 554/1999

    norma transitoria che rende applicabile la nuova disciplina agli appalti pubblici in corso di esecuzione al momento dell'entrata in vigore del regolamento

  • art. 42 l. fall.

    richiamato per affermare che il curatore subentra nei rapporti e nelle ragioni di credito del fallito

  • art. 91 c.p.c.

    la mancata compensazione delle spese è espressione di potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non per violazione del principio secondo cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa

  • artt. 24, 25 e 102 Cost.

    richiamati dal ricorrente, ma non accolti come fondamento decisivo della censura

  • artt. 44, 46 e 47 capitolato generale di appalto del 1962

    richiamati dal ricorrente per sostenere la tesi della disciplina previgente, ma ritenuti non pertinenti al caso perché la controversia era regolata dalla disciplina successiva

  • art. 231 regolamento generale di attuazione della l. n. 109/1994, d.P.R. n. 554/1999

    richiamato dal ricorrente nel quadro delle censure sulla disciplina applicabile

  • art. 16 l. n. 741/1981

    richiamato dal ricorrente nel complesso delle norme invocate

  • art. 109 r.d. n. 350/1895

    richiamato dal ricorrente nel complesso delle norme invocate

Massime di principio

  • Negli appalti pubblici in corso di esecuzione al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina regolamentare, le riserve iscritte dopo tale momento sono soggette alla disciplina sopravvenuta, secondo la normativa transitoria.
  • Il termine di decadenza per agire giudizialmente sulle riserve decorre dalla comunicazione del rigetto definitivo delle riserve o dalla scadenza dei termini previsti per la loro definizione, non essendo richiesta una notificazione formale a mezzo ufficiale giudiziario.
  • La determinazione della stazione appaltante sulle riserve, pur adottata in forme pubblicistiche, ha natura negoziale ai fini dell'impugnazione giudiziale o arbitrale dell'appaltatore.
  • La verifica della tempestività dell'azione va compiuta con riguardo alla data di comunicazione del rigetto definitivo e alla data di introduzione del giudizio; se il giudizio è proposto oltre i sessanta giorni, la domanda è decaduta.
  • La dichiarazione di fallimento non sospende né interrompe, di per sé, un termine decadenziale che inizi a decorrere dopo il fallimento, perché il curatore subentra nelle posizioni attive del fallito.
  • La mancata compensazione delle spese di lite, quando rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, non è censurabile in cassazione come vizio autonomo di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoLiquidazione giudizialeSpese di lite
RamiContrattiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiDecadenzaGiudicatoOnere della prova

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