Cassazione Penale, Ordinanza n. 10684/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella proposizione di un'impugnazione manifestamente inammissibile, ha disposto anche il versamento di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati, già condannati in primo grado per bancarotta fraudolenta impropria; uno di essi era inoltre condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. In appello la condanna è stata confermata nel resto, con sola revoca della provvisionale. Con ricorso per cassazione, proposto con atto unico, i ricorrenti hanno denunciato un unico motivo, qualificato come violazione di norme processuali sanzionate da nullità, lamentando irregolarità nella notifica della citazione per il giudizio di appello. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo manifestamente infondato: per un imputato la notifica era avvenuta ritualmente a mezzo PEC presso il domiciliatario; per l'altro la notifica era stata eseguita a mani proprie e il difensore, pur eccependo l'omesso avviso, era comparso in udienza, aveva svolto difese e concluso nel merito, sicché l'eventuale nullità risultava sanata per raggiungimento dello scopo e comunque non era nullità assoluta.
Norme richiamate
La comparizione del difensore non vale a conservare la deduzione della nullità se questi non dichiara di comparire al solo fine di eccepirla; nel caso esaminato il difensore ha invece svolto difese nel merito.
La nullità dedotta non è stata qualificata come assoluta, poiché il difensore era comparso in udienza.
art. 183, comma 1, lett. b), c.p.p.
La nullità è sanata quando la parte si avvale della facoltà al cui esercizio l'atto irrituale era preordinato; qui il difensore ha esercitato la difesa in udienza.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La deduzione di una nullità della citazione o della notificazione nel giudizio di appello non è accoglibile quando l'atto sia stato regolarmente eseguito nei confronti del domiciliatario o, comunque, quando il difensore della parte sia comparso in udienza e abbia svolto attività difensiva, realizzandosi così la sanatoria per raggiungimento dello scopo.
- Non ogni irregolarità nella notificazione integra una nullità assoluta: occorre verificare se il difensore sia comparso e abbia esercitato le facoltà processuali cui l'atto era preordinato; in tal caso la nullità è sanata.
- Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato e quindi inammissibile, il giudice può condannare il ricorrente alle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende, se ravvisa profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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