Cassazione Penale, Sentenza n. 6253/2024 del 12/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva vizio di motivazione e travisamento della prova: sosteneva che la Corte di appello avesse illegittimamente desunto la provenienza delittuosa dei beni dalla sola condizione economica (incompatibilità tra mezzi e acquisto dei beni di lusso) e che non fosse stato accertato il reato presupposto della ricettazione.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la motivazione della Corte di appello corretta e priva di vizi censurabili, avendo valorizzato plurimi elementi indiziari (il giovane imputato, privo di occupazione, trovato in possesso di numerosi beni di lusso senza fornire giustificazione; la dichiarazione della coimputata Firescu che collegava quei beni a furti abituali) che, nel loro complesso, dimostrano la provenienza illecita dei beni e la ricettazione. È stato inoltre esplicitato che la Corte di appello ha dato atto che i beni erano provento di furto e ha fornito elementi a supporto. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Sez.2, n. 10983 del 12/1/2022 (giurisprudenza)
annullamento per mancanza di motivazione
Richiamata come precedente e motivo del rinvio: la sentenza di appello precedente era stata annullata per carenza motivazionale rispetto alle imputazioni di ricettazione
La sentenza applica i principi relativi al reato di ricettazione: la provenienza illecita dei beni può essere accertata sulla base di elementi indiziari connessi alla disponibilità e alle circostanze del soggetto, non richiedendo sempre la prova diretta del reato presupposto quando sussistono indizi gravi, precisi e concordanti
Massime di principio
- Il possesso di beni di lusso sproporzionati rispetto alle condizioni economiche del soggetto e l'assenza di una giustificazione possono costituire elemento indiziario rilevante per la ricettazione.
- Le dichiarazioni di correi o coimputati che collegano beni specifici a furti rafforzano la prova e possono contribuire a dimostrare la provenienza illecita.
- Non configura automaticamente un'inversione dell'onere della prova il fatto che il giudice valorizzi elementi indiziari; l'onere rimane dello Stato, ma il giudice può ritenere gli indizi complessivamente sufficienti se l'imputato non offre spiegazioni convincenti.
- Il reato presupposto della ricettazione può essere desunto dal quadro probatorio complessivo anche in assenza di un accertamento separato, purché il giudice motivi l'esistenza di elementi che consentono di ritenere che i beni siano provento di reato.
- In sede di legittimità il controllo è limitato alla valutazione della logicità, coerenza e completezza della motivazione e al travisamento della prova; ragionamenti probatori non manifestamente illogici o contraddittori non sono censurabili.
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