Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 178/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202509298

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Emilia-Romagna che aveva respinto la domanda cautelare contro la mancata ammissione dello studente alla classe successiva

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I genitori dello studente hanno appellato l'ordinanza cautelare del TAR Emilia-Romagna, chiedendone la riforma in relazione alla mancata ammissione del minore alla classe successiva. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la controversia riguardava uno studente inserito nel progetto "Studente Atleta di alto livello", per il quale il Consiglio di classe aveva già predisposto, il 19 dicembre 2024, un percorso formativo personalizzato. La mancata ammissione era contestata nonostante tale percorso, assumendo rilievo il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi, attestato dal voto gravemente insufficiente pari a 3 conseguito nell'esame relativo al giudizio sospeso.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, confermando l'ordinanza del TAR. Ha ritenuto che il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi, comprovato dalla valutazione gravemente insufficiente riportata nell'esame di giudizio sospeso, costituisse un presupposto legittimo della mancata ammissione alla classe successiva. La documentazione relativa alla predisposizione del percorso formativo personalizzato nell'ambito del progetto "Studente Atleta di alto livello" non è stata ritenuta sufficiente, nella fase cautelare, a evidenziare l'erroneità dell'ordinanza impugnata. Il Collegio ha inoltre considerato che l'anno scolastico era già in corso da oltre quattro mesi e che l'ammissione tardiva, fondata su una misura provvisoria, non sarebbe stata congruente con le esigenze formative dello studente e con l'assetto organizzativo dell'istituzione scolastica. Sono stati fatti salvi gli approfondimenti propri della fase di merito. Le spese processuali sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato, nell'ambito del quale è stata esaminata l'impugnazione dell'ordinanza cautelare del TAR.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale e degli altri dati idonei a identificarli.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato unitamente alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali per giustificare l'oscuramento dei dati identificativi degli interessati.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di apprendimento, attestato da una valutazione gravemente insufficiente nell'esame conseguente a un giudizio sospeso, può costituire presupposto legittimo della mancata ammissione dello studente alla classe successiva.
  • La predisposizione di un percorso formativo personalizzato nell'ambito di un progetto scolastico dedicato allo studente atleta di alto livello non comporta, di per sé, l'obbligo di ammissione alla classe successiva quando permanga il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi.
  • Nel giudizio cautelare sull'ammissione scolastica, il decorso di una parte significativa dell'anno scolastico e l'incompatibilità dell'ammissione tardiva con le esigenze formative dello studente e con l'organizzazione scolastica possono concorrere a escludere la concessione della misura provvisoria, ferma la cognizione piena nella fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.