Cassazione Penale, Ordinanza n. 32640/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere per alcuni capi di imputazione relativi a furto e aveva confermato la condanna per i capi C), G) e I), rideterminando la pena. L'unico motivo dedotto denunciava violazione di legge penale, in particolare dell'art. 624 c.p., sostenendo il difetto della condizione di procedibilità per i furti residui. La Corte ha rilevato che per i fatti di cui ai capi C) e I) risultavano in atti le querele, mentre per il fatto di cui al capo G) vi era stata costituzione di parte civile, ritenuta equivalente a querela ai fini della procedibilità dei reati resi perseguibili a querela dal d.lgs. n. 150/2022.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla procedibilità, perché per due capi vi erano querele ritualmente presentate e per il terzo la costituzione di parte civile non revocata equivaleva a querela. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per contestare la procedibilità dei reati di furto; la Corte non accoglie la censura perché la condizione di procedibilità risultava integrata per i capi contestati.
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
richiamato per affermare che alcuni furti sono divenuti perseguibili a querela; la costituzione di parte civile non revocata può valere come querela ai fini della procedibilità.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per il principio che consente, in caso di inammissibilità con colpa del ricorrente, la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. 1, n. 26575 del 14/05/2024, Barbaro
"La costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità dei reati che il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha reso perseguibili a querela, posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione"
precedente utilizzato per equiparare la costituzione di parte civile non revocata alla querela nei reati procedibili a querela.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
richiamata insieme alla Corte costituzionale per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di colpa nell'inammissibilità.
Massime di principio
- Nei reati divenuti procedibili a querela, la presenza in atti di una querela ritualmente proposta integra la condizione di procedibilità e rende infondata la censura di difetto di querela.
- La costituzione di parte civile non revocata può essere valorizzata come manifestazione della volontà punitiva della persona offesa ed equivale alla querela ai fini della procedibilità dei reati resi perseguibili a querela dal d.lgs. n. 150/2022.
- Il ricorso per cassazione che deduca insussistente il difetto di procedibilità, ma sia smentito dagli atti processuali, è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso, quando sia ascrivibile a colpa del ricorrente, comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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