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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25493/2024 del 27/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 15/09/2022 (e dell'ordinanza del 09/10/2023 in funzione di giudice dell'esecuzione) per ottenere la correzione di un presunto errore materiale: il conteggio della recidiva sarebbe stato effettuato due volte nella determinazione dell'aumento di pena per reato satellite, mentre la recidiva era già stata considerata nel calcolo della pena per il reato principale. Il ricorrente sostiene che si tratti di mero errore di computo non implicante rivalutazioni discrezionali.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la correzione richiesta non rientri nella procedura di errore materiale perché inciderebbe sul contenuto essenziale della decisione, modificando il quantum della pena e richiedendo rivalutazioni non consentite in sede di rettifica materiale. È stata inoltre esclusa la conversione dell'istanza in ricorso per cassazione poiché, pur teoricamente possibile, la conversione richiede il rispetto dei requisiti formali e sostanziali del ricorso per cassazione e, nel caso concreto, il termine per proporre l'impugnazione sarebbe ormai decorso. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 613 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione ai requisiti di ammissibilità delle impugnazioni e alla possible inammissibilità per difetto di requisiti formali; nel caso ha fornito base per rilevare l'inammissibilità del ricorso convertito irregolare o tardivo.

  • Giurisprudenza - Sez. 5, n. 11064 del 07/11/2017, dep. 2018, Rv. 272658

    la procedura di correzione di errore materiale è consentita esclusivamente ove si tratti di rimediare ad una disarmonia tra la formale espressione di una decisione e il suo reale contenuto, mentre, invece, è preclusa ove la correzione si risolva nella sostituzione o nella modificazione essenziale della decisione

    La Corte applica questo principio per escludere la rettifica: modificare il quantum della pena per eliminare un doppio conteggio della recidiva costituirebbe una 'modificazione essenziale' e non una semplice rettifica formale.

  • Giurisprudenza - Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Rv. 277208

    la conversione in ricorso per cassazione dell'istanza (nella specie, di correzione di errore materiale) presentata al giudice del merito e redatta da avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori non impedisce la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., in quanto il principio di conservazione degli atti processuali, sotteso al meccanismo della conversione, non giustifica la deroga ai requisiti formali e sostanziali previsti per ciascun mezzo di gravame

    La Corte richiama il vincolo di rispetto dei requisiti formali e sostanziali anche in caso di conversione dell'istanza in ricorso per cassazione; inoltre rileva che la conversione non può sanare tardività o carenze formali sostanziali.

Massime di principio

  • La correzione per errore materiale è ammessa solo per incoerenze formali tra il testo del provvedimento e il suo reale contenuto, non per modifiche che incidano sulla sostanza della decisione (es. rideterminazione del quantum della pena).
  • Se la rettifica richiesta implica una rivalutazione del calcolo della pena o delle qualifiche che hanno inciso sul quantum, la strada corretta è il ricorso per cassazione e non la procedura di correzione dell'errore materiale.
  • La conversione di un'istanza in ricorso per cassazione è possibile soltanto se sono rispettati i requisiti formali e sostanziali del ricorso; la conversione non può sanare la tardività o la mancanza dei requisiti essenziali.
  • Un doppio conteggio della recidiva può essere considerato mero errore di calcolo solo se la sua eliminazione non comporta una modificazione essenziale della decisione; in caso contrario il rimedio utile è l'impugnazione ordinaria.
  • In situazioni analoghe è opportuno valutare tempestivamente il rimedio più idoneo: istanza di correzione solo per incongruenze formali evidenti e non per questioni che richiedono rinnovata valutazione del merito; altrimenti proporre ricorso per cassazione nei termini.

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