Cassazione Penale, Ordinanza n. 16518/2025 del 02/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento a carico di due imputati per bancarotta fraudolenta impropria, il G.u.p. del Tribunale di Asti, a seguito di eccezione difensiva di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Roma, ha rimesso la questione alla Corte di cassazione ex art. 24-bis c.p.p. L'ordinanza dava atto dell'esistenza di collegamenti con altri procedimenti relativi a società fallite del medesimo gruppo, ma al contempo rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo di non poter accogliere la tesi difensiva e prospettando un collegamento solo generico tra le operazioni contestate. Il ricorso/rinvio pregiudiziale poneva quindi la questione della corretta individuazione del giudice territorialmente competente. Il Procuratore generale concludeva per l'inammissibilità della rimessione, ritenendola meramente esplorativa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile la rimessione pregiudiziale sulla competenza territoriale. Ha rilevato che il giudice rimettente aveva, da un lato, rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale, e dall'altro non aveva motivato in modo adeguato sulla non manifesta infondatezza della questione né sull'impossibilità di risolverla con gli ordinari strumenti processuali. Ha inoltre osservato che non vi era stata una selezione degli atti rilevanti, ma un riversamento massivo del materiale documentale, difettando così i requisiti di ammissibilità dell'art. 24-bis c.p.p.
Norme richiamate
rimessione pregiudiziale sulla competenza per territorio
è ammissibile solo se il giudice motiva la propria determinazione, delibera in via preliminare la non manifesta infondatezza della questione e dimostra che la questione non è risolvibile con gli ordinari strumenti processuali
art. 12, comma 1, lett. c), c.p.p.
connessione soggettiva e nesso teleologico
richiamato per escludere che, nel caso concreto, vi fosse una connessione tale da radicare la competenza del diverso tribunale indicato dalla difesa
evocato come rimedio da attivare quando il giudice ritenga di essere incompetente e il giudice ritenuto competente sia quello che aveva già trasmesso gli atti
Massime di principio
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione sulla competenza territoriale è uno strumento residuale e non automatico: il giudice può utilizzarlo solo se motiva adeguatamente la questione e dà conto della sua seria e non manifesta infondatezza.
- Se il giudice ritiene di essere incompetente, deve adottare i provvedimenti conseguenti previsti dal codice di rito; non può delegare alla Corte di cassazione la soluzione della questione in assenza dei presupposti dell'art. 24-bis c.p.p.
- L'ammissibilità del rinvio presuppone che la questione di competenza sia prospettata in termini concreti e seri, e che la relativa decisione non sia risolvibile con gli ordinari strumenti processuali.
- La rimessione deve essere sorretta da una motivazione specifica sugli elementi fattuali rilevanti per la competenza; non è consentito devolvere alla Corte questioni che dipendono dalla ricostruzione di fatti o atti processuali non adeguatamente selezionati.
- Il mero rigetto dell'eccezione di incompetenza non basta, da solo, a giustificare il rinvio pregiudiziale: occorre una valutazione autonoma e coerente sulla non manifesta infondatezza e sulla necessità del ricorso alla Cassazione.
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