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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16387/2025 del 30/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva condannato alla pena di nove mesi di reclusione ed euro 150 di multa per tentata rapina. Con il primo motivo ha dedotto carenza e manifesta illogicità della motivazione in punto di mancata esclusione della recidiva contestata. Con il secondo motivo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, c.p.p., sostenendo il contrasto con gli artt. 111 e 117 Cost. nella parte in cui esclude che il ricorso per cassazione possa essere proposto personalmente dal ricorrente. La Corte ha però rilevato che il ricorso era inammissibile perché non sottoscritto da difensore iscritto all'albo speciale della Cassazione, come richiesto dalla disciplina vigente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto assorbente il rilievo che il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. Ha inoltre dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 c.p.p., richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite sulla compatibilità della previsione con la Costituzione e con la CEDU. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    il ricorso per cassazione non può essere presentato dalla parte personalmente; deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione

    La rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità è richiesta a pena di inammissibilità del ricorso; non è ammesso il deposito personale dell'impugnazione da parte dell'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese del procedimento nonché, in presenza di profili di colpa, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende

    La declaratoria di inammissibilità comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dalla norma, inclusa la sanzione pecuniaria in caso di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 111 Cost.

    La previsione dell'obbligo di difensore specializzato nel ricorso per cassazione è ritenuta compatibile con il giusto processo.

  • art. 117 Cost.

    La disciplina dell'art. 613 c.p.p. è ritenuta non in contrasto con i parametri costituzionali evocati, anche in relazione agli obblighi convenzionali richiamati dal ricorrente.

  • art. 24 Cost.

    La richiesta di rappresentanza tecnica per il ricorso per cassazione non è considerata lesiva del diritto di difesa.

  • art. 6 CEDU

    La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui il requisito della sottoscrizione da parte del difensore abilitato non viola il diritto di accesso al giudice.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione l'impugnazione deve essere proposta e sottoscritta da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; il ricorso presentato personalmente dalla parte è inammissibile.
  • La previsione della rappresentanza tecnica nel ricorso per cassazione rientra nella discrezionalità del legislatore e non integra, di per sé, una violazione del diritto di difesa o del giusto processo.
  • La questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 c.p.p. è manifestamente infondata quando si contesti la necessità del difensore abilitato per la proposizione del ricorso personale dell'imputato.
  • Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, se ravvisabile colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento di una somma alla cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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