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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16385/2025 del 30/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che, su concorde richiesta delle parti, aveva applicato la pena di anni due, mesi dieci di reclusione ed euro 600 di multa per i reati contestati al capo di imputazione. Con l'unico motivo ha dedotto violazione degli artt. 393 e 629 c.p. e vizi di motivazione, sostenendo che la condotta descritta al capo A) sarebbe stata erroneamente qualificata e avrebbe dovuto essere ricondotta al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in ragione dei rapporti intercorsi tra l'imputato e la persona offesa e degli scambi organizzati da quest'ultima. La Corte ha ritenuto il motivo generico e non autosufficiente, osservando che nel giudizio di legittimità contro sentenza di patteggiamento l'erronea qualificazione giuridica è deducibile solo quando l'errore sia manifesto, immediatamente percepibile dal capo di imputazione e dalla sentenza, senza necessità di esaminare gli atti; nel caso concreto non emergeva alcuna manifesta erroneità della qualificazione accolta dal giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il Tribunale, nell'applicare la pena concordata, aveva motivato sia sull'assenza dei presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. sia sulla correttezza della qualificazione giuridica del fatto e sulla congruità del trattamento sanzionatorio. La doglianza difensiva, basata su affermazioni apodittiche e non ancorate al contenuto della sentenza impugnata, non consentiva di ravvisare un errore manifesto nella qualificazione del fatto. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 393 c.p.

    norma invocata dalla difesa per sostenere la qualificazione del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

  • art. 629 c.p.

    norma richiamata nel ricorso come termine di raffronto rispetto alla diversa qualificazione giuridica contestata.

  • art. 444, comma 2, c.p.p.

    qualificazione giuridica del fatto

    nel patteggiamento il giudice deve verificare anche la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, per evitare che l'accordo sulla pena divenga una indebita negoziazione sull'accusa.

  • art. 112 Cost.

    richiamato in relazione al principio di obbligatorietà dell'azione penale, evocato per evidenziare i limiti dell'accordo sul reato nel patteggiamento.

  • art. 129 c.p.p.

    il giudice, anche in sede di patteggiamento, deve escludere la ricorrenza di cause che impongano immediato proscioglimento.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, la censura sull'erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se l'errore è manifesto, cioè immediatamente percepibile dal capo di imputazione e dalla motivazione della sentenza, senza necessità di accedere agli atti.
  • Non è deducibile in cassazione, contro una sentenza di patteggiamento, una mera diversa lettura dei fatti o una ricostruzione alternativa della qualificazione giuridica fondata su argomentazioni apodittiche o su questioni opinabili.
  • La verifica della correttezza della qualificazione giuridica nel patteggiamento deve essere compiuta sulla base del capo di imputazione, della succinta motivazione della decisione e dei motivi di ricorso; sono inammissibili le doglianze che richiedano una specifica attività di verifica degli atti del procedimento.
  • Il giudice del patteggiamento deve controllare, oltre all'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., anche la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e la congruità del trattamento sanzionatorio concordato.
  • L'inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se vi sono profili di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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