Cassazione Penale, Ordinanza n. 16503/2025 del 02/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Roma, decidendo sull'impugnazione proposta contro la sentenza di primo grado, ha accolto la richiesta di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. formulata dall'imputato, con conseguente rideterminazione della pena per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990. L'imputato ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'entità della pena irrogata. La Corte di cassazione ha rilevato che, in tema di concordato in appello, sono deducibili in cassazione solo vizi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero/procuratore generale e al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo; sono invece preclusi i motivi rinunciati e le doglianze che investono la determinazione della pena o la mancata verifica delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Poiché il ricorso censurava un profilo non consentito, è stato dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che fosse stato proposto contro una sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti dalla legge, in particolare perché diretto a contestare la determinazione della pena, profilo coperto dalla rinuncia ai motivi di appello concordata tra le parti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
introduce il concordato in appello: la Corte d'appello decide in camera di consiglio quando le parti chiedono l'accoglimento concordato dei motivi di appello e, se vi è nuova determinazione della pena, indicano anche la pena concordata; la rinuncia ai motivi non concordati comporta limiti alla successiva impugnazione
art. 589 c.p.p.
richiamato quale forma procedurale per la richiesta di concordato in appello
art. 129 c.p.p.
la mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex officio non è deducibile in cassazione quando sia intervenuto concordato in appello con rinuncia ai motivi incompatibili
art. 616 c.p.p.
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice per i delitti in materia di stupefacenti oggetto della rideterminazione di pena
art. 1, comma 56, l. n. 103 del 2017
ha reintrodotto il c.d. patteggiamento in appello mediante l'art. 599-bis c.p.p.
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia ai motivi di appello preclude la successiva deducibilità in cassazione delle censure che investono proprio i punti oggetto di rinuncia, compresa la determinazione della pena.
- Sono ammissibili contro la sentenza resa all'esito del concordato in appello soltanto le doglianze che incidono sulla validità della scelta negoziale della parte, sul consenso del pubblico ministero o sulla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
- La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non costituisce motivo utile di ricorso per cassazione quando l'imputato abbia aderito al concordato in appello rinunciando ai motivi incompatibili.
- La proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi non consentiti avverso una sentenza di concordato in appello determina l'inammissibilità del gravame e la conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p., salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
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