Cassazione Penale, Ordinanza n. 16514/2025 del 02/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La pronuncia non riguarda il merito delle imputazioni, ma un incidente di correzione di errore materiale ex art. 625-bis, comma 3, c.p.p. Successivamente alla sentenza n. 2280/24 del 18 dicembre 2024, con la quale la Corte di cassazione aveva deciso su una pluralità di ricorsi di imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, è emerso che nel ruolo di udienza e, di riflesso, nella parte dispositiva relativa alla condanna alla rifusione delle spese in favore della parte civile, il nominativo del ricorrente era stato erroneamente indicato come "Andrisani Alessandro" anziché "Andrisano Alessandro". La Corte ha quindi rilevato d'ufficio il mero errore materiale e ha fissato udienza camerale per correggerlo.
La decisione
La Corte ha disposto la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto nel ruolo di udienza del 18/12/2024, limitatamente all'indicazione del nominativo del ricorrente, sostituendo "Andrisani Alessandro" con "Andrisano Alessandro". La correzione è stata adottata ai sensi dell'art. 625-bis, comma 3, c.p.p., con invio alla cancelleria per le annotazioni di rito. Nessuna modifica è stata apportata al merito della decisione precedente sulle impugnazioni.
Norme richiamate
art. 625-bis, comma 3, c.p.p.
consente alla Corte di procedere d'ufficio alla correzione di un errore materiale contenuto nel provvedimento, quando l'errore riguardi elementi meramente formali e non incida sul decisum sostanziale.
Massime di principio
- L'errore materiale nel dispositivo o nel ruolo di udienza può essere corretto d'ufficio dalla Corte di cassazione quando sia immediatamente riconoscibile e non comporti rivalutazione del merito.
- La correzione dell'errore materiale non altera la portata sostanziale della decisione già resa, ma serve unicamente ad allineare il testo del provvedimento alla volontà effettivamente espressa dalla Corte.
- L'indicazione erronea del nominativo di una parte nel dispositivo, se frutto di mero lapsus materiale, è emendabile con procedimento camerale di correzione senza necessità di riapertura del giudizio di legittimità.
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