Cassazione Penale, Ordinanza n. 16524/2025 del 02/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza del 29 gennaio 2025 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania applicava agli imputati le pene concordate per i delitti di furto aggravato loro rispettivamente ascritti. Entrambi proponevano ricorso per cassazione, con atti redatti personalmente e di identico contenuto, deducendo il mancato riconoscimento delle ipotesi di cui all'art. 129 c.p.p., la mancata verifica della corretta qualificazione delle condotte e la mancata verifica della congruità delle pene.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato, in primo luogo, la violazione dell'art. 613 c.p.p., poiché i ricorsi erano sottoscritti personalmente dagli imputati e non da difensori iscritti all'albo speciale della Cassazione; l'autenticazione della sottoscrizione e la delega al deposito non valgono a conferire al difensore la paternità dell'atto. In secondo luogo, ha osservato che, contro la sentenza di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente il ricorso soltanto per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; le doglianze formulate non rientravano in tali limiti. Per conseguenza, la Corte ha disposto la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con condanna di ciascun ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 613 c.p.p.
l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione
il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore abilitato; la sottoscrizione personale dell'imputato non è sufficiente, neppure se autenticata da un legale e accompagnata da delega al deposito.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza
contro la sentenza di patteggiamento il sindacato di legittimità è ristretto ai soli vizi espressamente previsti dalla norma, con esclusione di censure sul mancato rilievo dell'art. 129 c.p.p. o sulla congruità della pena.
art. 129 c.p.p.
la Corte richiama la doglianza difensiva sul mancato riconoscimento delle ipotesi di proscioglimento immediato, ma afferma implicitamente che tale censura non è deducibile con ricorso contro la sentenza di patteggiamento nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità di procedura.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso è ammissibile solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; doglianze estranee a tali limiti sono inammissibili.
- Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore munito dell'abilitazione speciale richiesta dall'art. 613 c.p.p.; la sottoscrizione personale dell'imputato, anche se autenticata da un avvocato e accompagnata da delega al deposito, non soddisfa il requisito di legge.
- La denuncia del mancato riconoscimento di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è di per sé devolvibile in cassazione contro il patteggiamento, se non nei limiti dei motivi consentiti dalla disciplina speciale.
- La contestazione sulla congruità della pena, quando non si traduca nella deduzione di illegalità della pena, non è scrutinabile nel ricorso contro la sentenza di patteggiamento.
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