Cassazione Penale, Ordinanza n. 16499/2025 del 02/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una sentenza della Corte d'appello che, in accoglimento di un concordato ex art. 599-bis c.p.p. intercorso tra la difesa dell'imputato, munita di procura speciale, e il Procuratore generale, ha riformato la decisione di primo grado limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena per il delitto di furto in abitazione/aggravato. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto un unico motivo: violazione di legge e carenza di motivazione per la mancata valutazione, da parte della Corte d'appello, delle condizioni di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p. La censura si colloca dunque nell'ambito del ricorso avverso sentenza emessa a seguito di concordato in appello e mira a far valere l'obbligo del giudice di rilevare d'ufficio eventuali cause di proscioglimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel giudizio definito con concordato in appello, sono deducibili in cassazione soltanto questioni attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della sentenza rispetto all'accordo; restano invece inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo l'ipotesi della prescrizione maturata prima della sentenza di appello, nonché i vizi relativi alla pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Poiché l'imputato aveva rinunciato ai motivi attinenti alla responsabilità e aveva concordato la pena, la doglianza sull'art. 129 c.p.p. è stata ritenuta non proponibile. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite le statuizioni accessorie: pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
disciplina il concordato in appello; la sentenza resa all'esito di tale rito è impugnabile in cassazione solo per vizi relativi alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla conformità della decisione all'accordo
l'obbligo di immediata declaratoria delle cause di proscioglimento non è deducibile in cassazione contro la sentenza resa a seguito di concordato in appello, salvo il caso di prescrizione maturata anteriormente alla sentenza di appello
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se vi è colpa nella proposizione del ricorso, della somma in favore della Cassa delle ammende
consente la declaratoria di inammissibilità con procedura de plano
Massime di principio
- Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi inerenti alla formazione della volontà dell'imputato di aderire all'accordo, al consenso del pubblico ministero o alla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
- Le doglianze sui motivi di appello rinunciati non sono proponibili in cassazione dopo l'accordo ex art. 599-bis c.p.p.
- La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non può essere dedotta contro la sentenza resa a seguito di concordato in appello, salvo l'ipotesi della prescrizione già maturata prima della pronuncia della sentenza d'appello.
- I vizi della determinazione della pena sono censurabili solo se la sanzione diviene illegale, cioè se esce dai limiti edittali o risulta diversa da quella prevista dalla legge.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, ove non sia esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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