Sentenza n. 139/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 196/2023 in data 31 maggio 2023 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro n. 196/2023
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 196/2023 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondergli il compenso individuale accessorio relativo ai periodi indicati in ricorso, per l’importo di euro 830,28 oltre interessi legali. Il ricorrente ha dedotto l’inesecuzione della pronuncia nonostante la notificazione della sentenza e il suo passaggio in giudicato, chiedendo al TAR di ordinare all’Amministrazione l’adempimento e di nominare un commissario ad acta. A sostegno del giudicato è stata prodotta la certificazione della Cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia attestante il passaggio in giudicato della sentenza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Dalla relazione istruttoria e dalla documentazione depositata dal Ministero è emerso che la sentenza era già stata eseguita quanto al pagamento della quota capitale dovuta; tale circostanza è stata poi riconosciuta dal difensore del ricorrente in camera di consiglio. Poiché l’esecuzione del giudicato era intervenuta prima dell’instaurazione del giudizio, non sussisteva più un interesse concreto e attuale a ottenere una pronuncia di ottemperanza relativa a statuizioni del giudice ordinario già tempestivamente adempiute. Le spese sono state integralmente compensate, anche in ragione della non opposizione dell’Avvocatura dello Stato alla richiesta del ricorrente.
Norme richiamate
per l’esecuzione del giudicato
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza; tuttavia, l’azione non è ammissibile quando, prima della sua instaurazione, l’Amministrazione abbia già integralmente dato esecuzione al giudicato e sia venuto meno l’interesse concreto e attuale alla decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’interesse a ricorrere manca quando l’Amministrazione abbia già eseguito il giudicato prima dell’instaurazione del processo; in tale situazione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, anche se il ricorrente aveva inizialmente prospettato l’inesecuzione della pronuncia.
- L’intervenuta esecuzione del giudicato può essere accertata sulla base della documentazione prodotta dall’Amministrazione e del riconoscimento della parte ricorrente in udienza camerale.
- Quando il giudizio di ottemperanza diviene privo di oggetto per l’adempimento già intervenuto prima del ricorso, non occorre adottare misure sostitutive né nominare un commissario ad acta.
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