Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34166/2024 del 10/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza dell'8/04/2024 che aveva respinto la richiesta di dichiarare non esecutiva la sentenza irrevocabile del 06/07/2023. Il ricorrente deduce la violazione del diritto di difesa perché sostiene che la sua volontà di essere assistito da un difensore di fiducia (avv. De Masi) era stata manifestata già il 22/08/2022 (relata di notifica dell'avviso ex art. 415-bis) ma la nomina formale sarebbe giunta solo il 28/09/2022, mentre il decreto di fissazione dell'udienza preliminare era stato emesso il 22/09/2022 e notificato il 27/09/2022 al difensore d'ufficio; pertanto il ricorrente sostiene che le nomine fiduciarie siano state ignorate e che gli sia stato leso il diritto ad essere difeso dal legale di sua scelta (denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo perché: (i) la nomina del difensore di fiducia non era stata formalmente perfezionata nei requisiti di legge al momento della notifica del decreto di fissazione dell'udienza (art. 96 e art. 123 c.p.p.), sicché la indicazione del difensore d'ufficio nel decreto era legittima; (ii) l'imputato aveva ricevuto personalmente la notifica e dunque era a conoscenza della data dell'udienza e non ha partecipato per scelta; (iii) il difensore di fiducia, pur formalmente noto successivamente, non ha partecipato alle udienze senza dichiarare impedimento e non ha fatto valere la propria presenza in modo da impedire la sostituzione con il difensore d'ufficio; (iv) il processo si è svolto con la presenza del difensore d'ufficio, che ha garantito l'assistenza difensiva; (v) questioni di nullità absolute non possono essere dedotte mediante incidente di esecuzione dopo il passaggio in giudicato (richiamo alla giurisprudenza: Sez. U. n. 15498/2020) e, se sussistessero, vanno prospettate nelle forme appropriate (es. rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p.). La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente per censurare violazione di legge e vizio di motivazione nella decisione impugnata; la Corte ha esaminato il motivo ma lo ha ritenuto infondato.

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla relata di notifica delle conclusioni delle indagini: la manifestazione di volontà raccolta dall'ufficiale notificatore non equivale alla formale nomina del difensore di fiducia richiesta dagli artt. 96 e 123 c.p.p.

  • art. 96 cod. proc. pen.

    Requisiti per la nomina di difensore; la Corte ha ritenuto che la presunta nomina antecedente non avesse i requisiti formali richiesti da questa norma.

  • art. 123 cod. proc. pen.

    Stabilisce le forme e la modalità di nomina del difensore detenuto; la Corte ha ritenuto che la nomina utile fosse quella formalizzata il 28/09/2022 e non la mera dichiarazione alla relata di notifica.

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Richiamato nel principio secondo cui le nullità derivanti dall'omessa citazione non sono deducibili mediante incidente di esecuzione dopo il passaggio in giudicato.

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Strumento indicato per far valere l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo derivante da nullità insanabili, alternativa all'incidente di esecuzione.

  • art. 424 cod. proc. pen.

    La lettura in udienza del decreto che dispone il giudizio equivale alla notificazione per le parti 'presenti' e dunque rende irrilevante l'erronea indicazione del nome del difensore nel provvedimento formale quando la lettura è avvenuta in udienza.

  • Art. 6 CEDU, comma terzo, lett. c)

    Richiamato per il principio del diritto ad avere il difensore di propria scelta; la Corte ha ritenuto che tale diritto non fosse stato violato perché il difensore di fiducia non ha partecipato alle udienze e il difensore d'ufficio ha garantito l'assistenza.

  • Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020 (Lovric)

    Le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse.

    Giurisprudenza auspice che limita l'utilizzo dell'incidente di esecuzione per far valere nullità assolute dopo il giudicato e indica la rescissione del giudicato come rimedio alternativo.

  • Sez. 1, n. 14699 del 01/04/2008

    Principio secondo il quale, se la nomina del difensore di fiducia interviene durante la pendenza del procedimento, è onere dell'imputato informarlo della data fissata per l'udienza.

Massime di principio

  • La nomina di un difensore di fiducia deve rispettare i requisiti formali previsti dagli artt. 96 e 123 c.p.p.; una mera manifestazione verbale alla relata di notifica non ha efficacia immediata se non accompagnata dall'atto formale richiesto.
  • Se la nomina del difensore di fiducia avviene dopo la fissazione e notifica dell'udienza al difensore d'ufficio, il decreto di fissazione è legittimo se notificato al difensore risultante al momento della notifica.
  • È onere dell'imputato informare il proprio difensore di fiducia della data dell'udienza quando la nomina avvenga durante la pendenza del procedimento; la mancata informazione può giustificare la sostituzione con un difensore d'ufficio alle singole udienze.
  • La presenza effettiva di un difensore d'ufficio garantisce il diritto alla difesa se il difensore di fiducia, pur formalmente nominato, non partecipa senza giustificato impedimento.
  • Nullità assolute connesse all'omessa citazione o ad altre violazioni procedurali non possono essere efficacemente impugnate mediante incidente di esecuzione dopo il passaggio in giudicato; occorre valutare rimedi specifici come la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p.
  • La lettura in udienza di un provvedimento equivale a notificazione per le parti presenti: errori formali nel testo del provvedimento possono essere irrilevanti se la situazione processuale concreta dimostra la conoscenza e la partecipazione o rappresentanza delle parti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.