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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10486/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza che confermava la condanna per il reato di cui all'art. 493-ter c.p., deducendo: 1) nullità della decisione per avere il nuovo G.U.P. revocato l'ordinanza di ammissione e dichiarato inutilizzabili le deposizioni dei testimoni (Colarossi Luca e Patricio) precedentemente assunte dal G.U.P. sostituito, con violazione del diritto alla prova; 2) travisamento e valutazione erronea delle risultanze probatorie, in particolare delle dichiarazioni dei due Colarossi e della ritrattazione della confessione dell'imputata, che avrebbero dimostrato l'assenza di colpevolezza e l'esistenza di un'autorizzazione o di una diversa causa dei prelievi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto legittima la revoca dell'ordinanza di ammissione della prova emessa d'ufficio ex art. 441, comma 5, c.p.p. da un diverso G.U.P., e ha precisato che tale revoca non integra di per sé una nullità quando la decisione possa fondarsi sulle altre prove del fascicolo; ha richiamato la giurisprudenza che ammette la revocabilità delle prove disposte d'ufficio e la possibilità per il giudice d'appello di prescindere da prove ritenute inutilizzabili se sussistono altri elementi decisivi (criterio di resistenza). Sul secondo motivo la Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità rispetto alla valutazione di merito, ritenendo che non sia consentita in Cassazione una rivalutazione dei fatti come vorrebbe la difesa; la motivazione dei giudici di merito è stata ritenuta dotata di un apparato argomentativo logico e non illogico. Conseguentemente la sentenza di merito è stata confermata e la ricorrente condannata alle spese come previsto dall'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 493-ter c.p.

    Norma del codice penale che descrive il reato per cui l'imputata è stata condannata; la Corte conferma la condanna per il fatto ascritto senza mettere in discussione la sussistenza normativa del reato

  • art. 441 comma 5 c.p.p.

    Consente al giudice di disporre d'ufficio l'escussione di testi; la Corte interpreta che le ordinanze adottate d'ufficio possono essere revocate dal giudice che succede nel procedimento e la revoca non integra automaticamente una nullità se la decisione può fondarsi su altre prove

  • art. 606 lett. d) cod.proc.pen.

    Motivo di ricorso per nullità della sentenza: la Corte ha ritenuto la dedotta nullità infondata perché la revoca delle prove d'ufficio non ha determinato nullità strutturale della decisione

  • art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen.

    Censura relativa a vizio di motivazione e travisamento dei fatti: la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione della prova e ritiene la motivazione di merito sufficientemente logica

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone le conseguenze processuali della declaratoria di infondatezza del ricorso: applicazione delle spese come disposto dalla Corte

  • Giurisprudenza richiamata (Cass. Sez. 2, n. 12791/2020; Sez.3, n.15943/2006; Sez.5, n.847/2020; Sez.2, n.30271/2017; Sez.U, n.6402/1997)

    Precedenti utilizzati per affermare: a) la non revocabilità solo dell'ordinanza che ammette il rito abbreviato condizionato all'esame della persona offesa; b) la possibilità di revoca delle prove disposte d'ufficio; c) l'operatività del criterio di resistenza nel giudizio d'appello; d) i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove

Massime di principio

  • La revoca di un'ordinanza che aveva ammesso prove disposte d'ufficio (art. 441, comma 5 c.p.p.) da parte di un giudice sopravvenuto può essere valida e non determinare nullità se il giudice ritiene superflua quella prova e la decisione può basarsi su altri elementi del fascicolo.
  • Solo alcune ordinanze sono insuscettibili di revoca (ad es. l'ordinanza che ammette il rito abbreviato condizionato all'esame della persona offesa): occorre verificare se l'atto impugnato rientri in quelle tipologie particolari.
  • Per far valere la nullità processuale derivante dalla inutilizzabilità di una prova è necessario dimostrare che la prova revocata fosse determinante e decisiva per la sentenza; la mera ammissione che una prova è stata revocata non basta.
  • In Cassazione il sindacato è limitato alla verifica della logicità e coerenza della motivazione e non consente una rivalutazione dei fatti o una diversa pesatura delle prove operata dal giudice di merito.
  • Il giudice d'appello può applicare il cosiddetto 'criterio di resistenza' e, se ritiene le prove contestate non decisive, decidere sulla base delle rimanenti risultanze processuali.
  • La confessione dell'imputato (anche se ritrattata) e le dichiarazioni delle parti offese o di terzi sono soggette alla valutazione del giudice di merito; per contestarne il valore in Cassazione occorre dimostrare vizi logico-giuridici nella motivazione e non solo proporre una diversa lettura dei fatti.

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