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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18512/2025 del 16/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato personalmente, con ricorso per cassazione, l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Brescia del 9 gennaio 2025. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, essendo sia il provvedimento sia il ricorso successivi al 3 agosto 2017, il condannato non poteva proporre personalmente il ricorso per cassazione: l'atto doveva essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte ha inoltre rilevato che sono irrilevanti l'eventuale autenticazione della firma da parte di un legale e la sottoscrizione "per accettazione" del mandato difensivo o della delega al deposito, poiché non trasformano il difensore nel titolare dell'atto impugnatorio. Non emergono dal testo ulteriori motivi di merito sul provvedimento di sorveglianza, perché la decisione si arresta alla verifica della legittimazione e della forma del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dal condannato dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che esclude la proposizione personale del ricorso per cassazione e impone la sottoscrizione da parte di un difensore cassazionista. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    Dopo la riforma richiamata, esclude la facoltà dell'imputato/condannato di proporre personalmente il ricorso per cassazione.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Prevede la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende, in assenza di elementi per escludere la colpa.

  • legge n. 103 del 2017

    Ha introdotto la modifica che esclude la proposizione personale del ricorso per cassazione e collega l'inammissibilità all'atto non sottoscritto da cassazionista.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il ricorso dell'imputato o del condannato non può essere proposto personalmente, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista integra una causa di inammissibilità del ricorso, rilevabile indipendentemente dal contenuto delle doglianze.
  • L'autenticazione della firma del ricorrente da parte di un avvocato, così come la sola accettazione del mandato difensivo o della delega al deposito, non suppliscono al difetto di legittimazione formale dell'atto impugnatorio.
  • In caso di inammissibilità non scusabile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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