Ordinanza n. 14/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 1367/2025, resa tra le parti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lombardia, Sez. II, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro l’esclusione dalla procedura di gara
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Lombardia sostenendo, in base a quanto emerge dalla motivazione del Consiglio di Stato, che la commistione dell’offerta economica con l’offerta tecnica fosse stata determinata da un errore di configurazione del sistema telematico della stazione appaltante e che tale errore giustificasse la riammissione, anche con riserva, alla procedura di gara. La controversia riguardava la procedura identificata dal CIG B6A29C6089. L’errore del sistema era stato riconosciuto dalla stazione appaltante e comunicato agli operatori economici, con indicazione delle modalità per ovviarvi nelle more della modifica tecnica.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendolo manifestamente infondato e condividendo la motivazione chiara ed esaustiva del TAR. L’errore di configurazione del sistema, pur riconosciuto dalla stazione appaltante, non è stato ritenuto causa efficiente della commistione tra offerta economica e tecnica: gli operatori economici erano stati informati dell’errore e, in quanto professionisti, erano in grado di comprenderne le conseguenze giuridiche e di evitarlo usando la diligenza professionale. La condotta è stata quindi ricondotta all’autoresponsabilità dell’operatore economico, mentre l’errore dell’Amministrazione è stato qualificato come concausa non efficiente, superata dalla condotta evitabile del concorrente. I principi di fiducia, buona fede e risultato, aventi carattere bidirezionale, non imponevano la riammissione in gara. Il Collegio ha inoltre osservato che, anche ipotizzando un errore determinante dell’Amministrazione, la conseguenza non avrebbe potuto essere l’ammissione con riserva, poiché la commistione tra offerta tecnica ed economica avrebbe viziato irrimediabilmente la procedura; l’eventuale rimedio sarebbe stato, semmai, l’annullamento dell’intera procedura. Sono state poste a carico dell’appellante le spese della fase cautelare, liquidate in euro 3.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado; l’appello è stato respinto.
Massime di principio
- Quando un errore di configurazione di una piattaforma telematica di gara è tempestivamente riconosciuto dalla stazione appaltante e comunicato agli operatori con indicazione delle modalità per evitarne gli effetti, l’operatore economico professionale deve adottare la diligenza necessaria per conformare il caricamento dell’offerta alle regole della gara.
- La commistione tra offerta economica e offerta tecnica imputabile, nelle circostanze concrete, alla condotta evitabile dell’operatore economico ricade nell’autoresponsabilità del concorrente; l’errore della piattaforma non costituisce causa efficiente quando sia stato superato dalla condotta negligente dell’operatore.
- I principi di fiducia, buona fede e risultato operano in modo bidirezionale nelle procedure di gara e non possono essere invocati dal concorrente per ottenere la riammissione quando la violazione delle regole di separazione tra offerta tecnica ed economica era evitabile con la diligenza professionale.
- Quando la commistione tra offerta tecnica ed economica determina un vizio irrimediabile della procedura di gara, l’eventuale errore imputabile alla stazione appaltante non giustifica l’ammissione con riserva del concorrente; ove ne ricorrano i presupposti, il rimedio può consistere nell’annullamento dell’intera procedura.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 9 gen 2026Ordinanza n. 3/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 9 gen 2026Ordinanza n. 4/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 9 gen 2026Ordinanza n. 5/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 9 gen 2026Ordinanza n. 7/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 9 gen 2026Ordinanza n. 39/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 9 gen 2026Ordinanza n. 55/2026 - Roma, Sezione 1B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →