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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23318/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'oscuramento (redazione) di parti di documenti posti agli atti durante la fase di valutazione di una procedura (es. gara o procedimento amministrativo), con richiesta di accesso integrale o parziale ai documenti per verificare la regolarità della valutazione e l'assenza di profili anticoncorrenziali o illegittimità

La decisione

Il giudice ha ritenuto che l'oscuramento era in parte legittimo solo nella misura in cui era motivato da specifiche esigenze di tutela di segreti commerciali o di dati personali sensibili e bilanciato con il principio di trasparenza. Ha disposto la comunicazione delle parti non coperte da segreto, con annullamento parziale dell'oscuramento e ordinando alla pubblica amministrazione di riesibire i documenti nella forma non coperta da informazioni effettivamente riservate. In sintesi: rifiuto dell'oscuramento generalizzato e conferma della possibilità di redigere soltanto le porzioni effettivamente giustificate.

Norme richiamate

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241 (accesso agli atti)

    Il diritto di accesso agli atti pubblici è principio generale; limitazioni all'accesso devono essere motivate, proporzionate e previste dalla normativa per la tutela di interessi pubblici o privati rilevanti.

  • D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici)

    Nel contesto delle procedure di gara la trasparenza degli atti e delle valutazioni è fondamentale; l'oscuramento di informazioni è ammesso se funzionale alla tutela di segreti tecnici o commerciali ma non può ostacolare il controllo della correttezza del procedimento.

  • Direttiva (UE) 2016/943 sul commercio dei segreti e normativa di attuazione nazionale (tutela dei trade secrets)

    I segreti commerciali possono essere protetti dall'accesso, ma la loro esistenza e la carattere effettivo di segretezza devono essere specificamente dimostrati; la protezione è limitata alle informazioni che effettivamente soddisfano i requisiti di segretezza, valore economico e misure di protezione adottate.

Massime di principio

  • L'oscuramento generalizzato degli atti durante la fase di valutazione è illegittimo: la pubblica amministrazione deve indicare specificamente quali parti sono coperte da segreto e perché
  • La prova della qualità di "segreto commerciale" è a carico del resistente e deve essere concreta, non generica
  • Deve operare un bilanciamento tra principio di trasparenza e tutela di interessi riservati: si autorizza la redazione soltanto delle porzioni strettamente necessarie
  • In caso di rifiuto o oscuramento ingiustificato il ricorrente può ottenere l'accesso giudiziale, con possibile annullamento dell'atto di oscuramento e ordine di riesibizione delle parti non riservate
  • La tutela dei dati personali deve essere valutata insieme alla tutela dei segreti: quando possibile si adottano misure alternative (anonimizzazione, estrazione di dati non identificativi) anziché oscuramento totale
  • La decisione giudiziale tende a garantire il controllo sull'operato amministrativo senza pregiudicare legittime esigenze di riservatezza; dunque le amministrazioni devono motivare dettagliatamente e adottare misure proporzionate

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