Cassazione Penale, Ordinanza n. 26130/2026 del 13/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Firenze per furto pluriaggravato. L'unico motivo denunciava la pretesa correttezza insufficiente della motivazione sulla responsabilità, lamentando un travisamento del fatto e una diversa ricostruzione storica degli eventi, con contestazione della rilevanza e attendibilità delle prove valorizzate dai giudici di merito, in particolare con riferimento a profili quali la cronologia "google". Il ricorso sosteneva, in sostanza, che la prova fosse stata male apprezzata e che la sentenza non avesse correttamente ricostruito i fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le doglianze si risolvevano nella richiesta di una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità, e nella mera riproposizione di censure già esaminate e disattese in appello, prive dei requisiti di specificità e decisività necessari per integrare un valido vizio di travisamento della prova. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sovrapporre una nuova valutazione delle risultanze probatorie a quella compiuta dai giudici di merito.
- Il vizio di travisamento della prova è configurabile solo quando l'errore percettivo riguardi un dato decisivo, idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio e a rendere illogica la motivazione.
- Nel caso di "doppia conforme", il sindacato di cassazione è ulteriormente limitato al devolutum, con intangibilità della valutazione di merito del risultato probatorio.
- Le censure sul travisamento o sulla attendibilità delle prove sono inammissibili quando si risolvono nella pedissequa riproposizione di motivi già dedotti in appello e non si confrontano specificamente con la motivazione impugnata.
- La prova indiziaria non può essere valutata in modo atomistico o mediante mera sommatoria: il giudice deve verificare la certezza di ciascun indizio, la sua autonoma valenza dimostrativa e poi procedere a una valutazione globale unitaria idonea a fondare la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.
Come è indicizzato
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