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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11979/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (conduttore)

La controversia

Una società ha agito in primo grado con procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c. per ottenere il rilascio di un vano con antistante porzione di corte, asseritamente occupato senza titolo da una donna e da due figli, nonché per conseguire un'indennità di occupazione e il pagamento di spese condominiali riferite al cespite. La convenuta ha resistito sostenendo di detenere il bene in forza di una sentenza resa nel giudizio di divorzio tra lei e il marito, chiedendo anche la chiamata in garanzia di quest'ultimo, e ha eccepito la prescrizione dei diritti azionati. Il Tribunale ha rigettato domanda ed eccezioni; in appello la società ha ottenuto riforma della decisione e condanna al rilascio. La soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione delle norme sul litisconsorzio e sull'integrazione del contraddittorio, perché la Corte d'appello non aveva considerato necessario evocare anche il garante chiamato in primo grado; (2) violazione delle norme sul rito sommario e dell'art. 111 Cost., per avere la Corte territoriale ammesso in appello documenti nuovi relativi alla proprietà del bene; (3) violazione degli artt. 948 e 2697 c.c., per avere ritenuto provata la proprietà della società senza un adeguato titolo originario; (4) violazione degli artt. 2909 c.c. e 112 c.p.c., per avere la Corte deciso sulla rivendicazione nonostante mancasse un motivo di gravame specifico contro la statuizione del Tribunale sul difetto di prova della proprietà; (5) violazione delle norme sulle spese, per la condanna alle spese del doppio grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il terzo motivo, rigettato il quarto e dichiarato assorbito il quinto. Ha cassato la sentenza d'appello e ha rinviato la causa alla Corte di appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La decisione di rinvio dovrà rivalutare la fattispecie tenendo conto dell'inscindibilità processuale delle cause in presenza di chiamata in garanzia, dell'inammissibilità in appello di documenti nuovi che potevano essere prodotti nel primo grado e del corretto riparto dell'onere della prova nella rivendicazione.

Norme richiamate

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato insieme alle norme sul contraddittorio per sostenere la necessità di integrazione del contraddittorio in appello

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato per il tema del litisconsorzio necessario

  • art. 103 c.p.c.

    richiamato per il tema della pluralità di parti e dell'inscindibilità delle cause

  • art. 106 c.p.c.

    richiamato in relazione alla chiamata in causa del terzo garante

  • art. 331 c.p.c.

    applicato nel senso che, in caso di chiamata in garanzia, sussiste litisconsorzio necessario processuale e l'impugnazione deve coinvolgere tutte le parti del primo grado

  • art. 332 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo per la disciplina della notificazione dell'impugnazione alle parti non appellanti

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma sul vizio di violazione di legge posta a base di più motivi

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per la dedotta nullità della sentenza e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato per il vizio motivazionale/probatorio dedotto dalla ricorrente

  • art. 702 bis c.p.c.

    richiamato per il rito sommario di cognizione nel quale si è svolto il primo grado

  • art. 702 quater c.p.c.

    richiamato per il regime delle impugnazioni nel rito sommario

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione alle garanzie del giusto processo e alla disciplina delle preclusioni istruttorie

  • art. 345, terzo comma, c.p.c.

    "Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile"

    nel testo vigente dopo la riforma del 2012 vieta la produzione in appello di nuovi documenti, salvo prova della non imputabilità della mancata produzione nel primo grado

  • art. 948 c.c.

    nella rivendicazione impone all'attore di provare il proprio diritto di proprietà sulla cosa

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell'onere della prova, che resta a carico dell'attore in rivendicazione

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per l'asserita formazione del giudicato interno, escluso dalla Corte

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per escludere un vizio in appello

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in tema di condanna alle spese di lite

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato in tema di compensazione delle spese

  • art. 702 bis e ss. c.p.c.

    coordinate processuali del giudizio sommario considerate dalla Corte nel valutare le preclusioni istruttorie

Massime di principio

  • La chiamata in garanzia determina un litisconsorzio necessario di tipo processuale tra il garante, il garantito e le parti originarie, con conseguente inscindibilità delle cause: chi impugna una decisione sfavorevole deve evocare in appello tutte le parti del primo grado interessate dal rapporto inscindibile.
  • Nel rito sommario di cognizione, la disciplina delle preclusioni istruttorie va coordinata con le regole delle impugnazioni, ma in appello non possono essere introdotti documenti nuovi che la parte avrebbe potuto produrre tempestivamente nel primo grado, salvo prova della causa non imputabile.
  • Nell'azione di rivendicazione, l'attore conserva l'onere di provare il proprio diritto di proprietà ai sensi dell'art. 948 c.c.; tale onere non può ritenersi assolto per la sola mancata contestazione della controparte quando questa abbia comunque resistito alla domanda e non abbia riconosciuto il diritto dell'attore.
  • La prova della proprietà in rivendicazione non può essere degradatada alla mera allegazione di un titolo derivativo se manca la dimostrazione del collegamento tra i titoli prodotti e l'effettivo acquisto del diritto da parte dell'attore o dei suoi danti causa.
  • L'assenza di un motivo specifico di gravame non impedisce di riesaminare in appello una domanda già riproposta dall'appellante, quando la sentenza di primo grado abbia rigettato quella stessa domanda per difetto di prova del diritto azionato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveContratto preliminareCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaGiudicato

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