Cassazione Penale, Sentenza n. 12156/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno contestato il calcolo del termine di prescrizione relativo al reato di truffa, deducendo l'inosservanza o errata applicazione degli artt. 157, 160, 161 c.p. e lamentando che la sentenza impugnata avesse ritenuto il reato consumato il 26 giugno 2017. In particolare hanno censurato il computo dei periodi di sospensione della prescrizione riferiti a un impedimento dell'imputato verificatosi in secondo grado (29/11/2024 - 20/12/2024) e la possibile aggiunta dei tre giorni indicati nel relativo certificato (art. 159, comma 1, n. 3, secondo periodo, cod. pen.), con conseguente diversa determinazione del dies ad quem della prescrizione.
La decisione
La Corte ha ammesso e ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, ritenendo che il periodo di sospensione da tener conto sia di 21 giorni (29/11/2024 - 20/12/2024) e non possa legittimamente aggiungersi il diverso computo dei tre giorni indicati nel certificato. Tenuto conto di ciò, il dies ad quem della prescrizione è stato differito al 16/01/2025 (giorno precedente alla decisione impugnata). Inoltre la Corte ha osservato che, comunque, la non manifesta infondatezza del motivo di ricorso produce l'effetto che il termine di prescrizione continua a decorrere dopo la sentenza impugnata (riferimento a giurisprudenza di Sez. U), e che ad oggi la prescrizione è certamente decorso. Non emergendo cause di proscioglimento nel merito, la Corte ha dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione e ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione al calcolo del termine di prescrizione; la Corte la applica per stabilire il dies a quo e la durata del termine ordinario in funzione del reato contestato.
Richiamato come parte del corpus normativo sulla prescrizione; utilizzato per il corretto computo dei termini.
Richiamato in relazione alla determinazione dei termini di prescrizione e loro eventuali interruzioni/sospensioni.
art. 159, comma 1, n. 3, secondo periodo, cod. pen.
La Corte interpreta tale disposizione nel senso che, in caso di sospensione del processo per impedimento legittimo dell'imputato, non possono sommarsi automaticamente ulteriori giorni indicati nel certificato a fini di sospensione della prescrizione; pertanto il periodo da considerare è quello effettivamente accertato (qui 21 giorni).
Sez. 3, n. 41349 del 28/05/2014 (Zappalorto, Rv. 260753-01)
Sez. 3, n. 41349 del 28/05/2014, Zappalorto, Rv. 260753-01
Giurisprudenza richiamata a supporto della corretta interpretazione dell'art. 159 in tema di calcolo dei giorni di impedimento e della relativa esclusione di un diverso computo attestato in certificato.
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 (D.L. Rv. 217266 - 01)
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L. Rv. 217266 - 01
Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio secondo cui, una volta fondata la prospettazione circa il vizio formale/non manifesta infondatezza del motivo, il termine di prescrizione può continuare a decorrere anche dopo la sentenza impugnata.
Massime di principio
- La determinazione del dies a quo e del dies ad quem della prescrizione deve seguire strettamente le disposizioni del codice penale (artt. 157 e ss.); errori nel calcolo possono portare all'estinzione del reato.
- I periodi di sospensione processuale per impedimento dell'imputato vanno computati conformemente all'accertato periodo di impedimento; non sempre è possibile aggiungere automaticamente ulteriori giorni indicati in certificati se la norma (art. 159) non lo consente.
- La non manifesta infondatezza di un motivo di ricorso che riguarda la prescrizione può rendere inefficace la decisione impugnata rispetto al decorso della prescrizione successivamente alla sentenza impugnata: la prescrizione può continuare a decorrere dopo la pronuncia impugnata e, se nel frattempo decorre, deve essere dichiarata l'estinzione del reato.
- Se non emergono cause di proscioglimento nel merito di immediata evidenza, il giudice della cassazione deve dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione quando il termine è effettivamente decorso.
- In casi analoghi è fondamentale documentare con precisione i periodi di sospensione/impedimento e riferirsi a consolidata giurisprudenza per sostenere l'interpretazione favorevole al computo della prescrizione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12081/2026 del 31/03/2026
- Sentenza penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12083/2026 del 31/03/2026
- Sentenza penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12084/2026 del 31/03/2026
- Sentenza penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12085/2026 del 31/03/2026
- Sentenza penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12086/2026 del 31/03/2026
- Sentenza penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12087/2026 del 31/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →