Cassazione Penale, Sentenza n. 23382/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva, ai sensi dell'art. 606, co. 1, lett. c) c.p.p., la violazione dell'art. 407, co. 3 c.p.p., per avere il Tribunale ritenuto utilizzabile a fini cautelari la nota della Squadra investigativa del Commissariato di P.S. di Lauro datata 29 maggio 2025. Si rilevava che la nota conteneva riferimenti temporali agli "ultimi tempi" e a una mail del 28 maggio 2025 e una serie di autonome considerazioni investigative (quindi non meramente riassuntive), sicchè essa potrebbe costituire atto investigativo successivo alla scadenza del termine per le indagini preliminari e, se nuova, contestualmente inutilizzabile per fondare esigenze cautelari
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato la motivazione del Tribunale, che era generica, apparente e contraddittoria: il Tribunale aveva qualificato la nota come riepilogativa senza spiegare perché e senza indicare temporalità o atti specifici, ma poi aveva usato le risultanze della stessa per fondare le esigenze cautelari, dando quindi l'impressione di basarsi su elementi nuovi. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Napoli (competente ai sensi dell'art. 309, co. 7 c.p.p.) con l'ordine di accertare se la nota del 29 maggio 2025 fosse meramente riepilogativa/ricognitiva di atti compiuti nei termini o contenesse elementi investigativi nuovi e, in quest'ultimo caso, di valutare comunque se sussistano ed siano attuali le esigenze cautelari indipendentemente dal contenuto dell'informativa
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Fondamento procedurale del ricorso per Cassazione invocato dal ricorrente: consente la censura per violazione di norme di diritto. Nel caso, la norma ha permesso alla Corte di esaminare la presunta violazione dell'art. 407 c.p.p.
art. 407, comma 3, cod. proc. pen.
La norma è stata invocata in relazione alla utilizzazione, ai fini cautelari, di atti o risultanze investigative successive alla scadenza del termine delle indagini preliminari. Dal giudizio emerge che, se una informativa è meramente riepilogativa di atti compiuti nei termini può essere utilizzata, mentre se contiene elementi investigativi nuovi effettuati oltre il termine può essere considerata inutilizzabile per fondare misure cautelari; la Corte ha richiesto al giudice di verificare questa distinzione.
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Norma richiamata per individuare la competenza del Tribunale a cui rinviare per il nuovo esame; la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di Napoli competente ai sensi di questa disposizione.
Giurisprudenza citata: Sez. 1, n. 20166 del 2025
Riferimento giurisprudenziale richiamato dal ricorrente per sostenere che la nota conteneva valutazioni investigative autonome e non era mero atto ricognitivo; la Corte tiene conto del principio giurisprudenziale secondo cui va distinta la mera riassuntività di atti già compiuti dalle nuove attività investigative.
Massime di principio
- Se una informativa o nota investigativa è prodotta dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari, il giudice deve chiarire espressamente se essa è mera ricognizione/rielaborazione di atti già compiuti nei termini o se contiene elementi investigativi nuovi; la qualificazione non può essere generica.
- Non è lecito fondare esigenze cautelari su atti successivi al termine per le indagini senza indicare la natura, la data e la provenienza delle nuove risultanze; la motivazione deve specificare quali elementi sono nuovi e perché possano essere utilizzati.
- Se il materiale contestato è ritenuto inutilizzabile ai fini cautelari, il giudice deve comunque valutare se, escludendolo, permangono esigenze cautelari, e motivare la decisione in tal senso.
- Motivazioni apparenti o contraddittorie che non spiegano il rapporto fra il contenuto della nota e gli atti precedenti determinano l'annullamento e il rinvio del provvedimento cautelare.
- La distinzione tra atto meramente riepilogativo/ricognitivo e atto investigativo nuovo è decisiva: i primi possono documentare la persistenza di situazioni già accertate, i secondi possono essere esclusi dalla valutazione cautelare se prodotti oltre i termini previsti.
- In situazioni analoghe, la difesa deve contestare specificamente la natura della nota (con elementi temporali e di contenuto) e richiedere che il giudice dia conto, con riferimento agli atti e alle date, della fonte e della portata delle risultanze utilizzate per misure cautelari.
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