Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 16940/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva confermato la sua responsabilità per i capi 2) e 3). Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per carenza e illogicità della motivazione sulla responsabilità. Con il secondo motivo ha chiesto la riqualificazione dei fatti nel delitto di cui all'art. 648, comma 4, c.p., sostenendo che la qualificazione giuridica operata dai giudici di merito fosse erronea. Con il terzo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., invocando la particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi non consentiti in sede di legittimità perché meramente reiterativi delle doglianze già proposte in appello, privi di specifico confronto con la motivazione impugnata e diretti a sollecitare una rivalutazione del merito, attività preclusa al giudice di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto che i motivi fossero aspecifici o soltanto apparenti, perché riproponevano pedissequamente le censure di appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; inoltre, la richiesta di diversa qualificazione giuridica e di rivalutazione della tenuità del fatto implicava un'inammissibile rilettura degli elementi di fatto, riservata al giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 648, comma 4, c.p.

    La difesa lo invocava per ottenere la riqualificazione dei fatti; la Corte non entra nel merito della diversa qualificazione perché la censura è ritenuta inammissibile in cassazione, in quanto mira a una rivalutazione fattuale.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché la motivazione di merito aveva valorizzato la gravità della condotta, il danno arrecato e l'assenza dei presupposti, con particolare riguardo all'occasionalità.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

  • Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944

    Richiamata per ribadire che alla Corte di cassazione è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, riservata al giudice di merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si limitino a riprodurre, senza reale confronto critico, le doglianze già dedotte in appello e disattese dal giudice di merito.
  • La richiesta di diversa qualificazione giuridica è inammissibile quando presuppone una nuova valutazione del materiale probatorio o una ricostruzione alternativa dei fatti, attività riservata al giudice di merito.
  • La censura sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è infondata se la sentenza di merito ha motivato in modo non illogico sulla gravità della condotta, sul danno arrecato e sulla mancanza di occasionalità.
  • La Corte di cassazione non può procedere a una rilettura autonoma degli elementi di fatto posti a base della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.