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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33679/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore Generale impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bari del 29/06/2022 che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado assolvendo l'imputato dal reato previsto dall'art. 2 della legge n. 638/1983 per le annualità 2010 e 2012 in ragione della successiva depenalizzazione (richiamando l'art. 3 comma 6 del D.Lgs. 8/2016). Il P.G. deduceva vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p., sostenendo che la Corte d'appello aveva rilevato d'ufficio la sopravvenuta depenalizzazione nonostante l'appello dell'imputato fosse tardivo e quindi inammissibile, e che la rilevabilità d'ufficio dell'abolitio criminis non fosse consentita quando l'impugnazione è inammissibile per tardività.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che mancasse il requisito dell'interesse concreto e attuale del Pubblico Ministero a far valere il vizio formale dedotto: anche ammessa la violazione formale, la correzione del vizio non produrrebbe un risultato sostanzialmente utile, poiché l'eventuale problema di punibilità potrà essere comunque rimosso in sede di esecuzione (il giudice dell'esecuzione può revocare la condanna quando il fatto non è più previsto come reato) e la prospettata impugnazione rischierebbe di creare un mero simulacro formale di legalità. Pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e respinto senza entrare nel merito.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.

    La norma è richiamata come fondamento delle censure mosse dal P.G. (vizi di motivazione e violazione di norme processuali). La Corte ne prende atto ma rileva che anche se sussistessero vizi formali l'interesse del P.M. all'impugnazione deve essere concreto e attuale.

  • art. 648, comma 2 c.p.p.

    Richiamato per spiegare che un atto di impugnazione tardivo determina il passaggio in giudicato della sentenza; la Corte osserva che ciò impedisce in linea generale la rilevazione d'ufficio di sopravvenuta abolitio criminis ma che occorre valutare l'interesse concreto del ricorrente.

  • D.Lgs. 8/2016, art. 3, comma 6

    Norma che ha introdotto la depenalizzazione per il mancato versamento di ritenute previdenziali e assistenziali per importi non superiori a 10.000 euro; è il motivo di fatto per cui alcune annualità sono state ritenute non più punibili.

  • D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7

    Richiamato come normativa che ha qualificato talune fattispecie come illecito civile e stabilito la disciplina della depenalizzazione; la Corte lo usa per sottolineare che, anche dopo la depenalizzazione, i profili civili possono restare salvi e il giudice dell'esecuzione può intervenire.

  • L. 638/1983, art. 2

    Norma incriminatrice originaria che era stata ascritta all'imputato; la sua rilevanza è decaduta per le annualità indicate in ragione della successiva depenalizzazione.

  • Giurisprudenza citata (Sez. U. n. 46688/2016; Sez. U. n. 29529/2009; Sez. 5 n.21923/2018; Sez. 3 n.30547/2019)

    I precedenti sono utilizzati per delineare i principi: 1) l'impossibilità in generale di rilevare d'ufficio l'abolitio criminis se l'impugnazione è tardiva e la sentenza è passata in giudicato; 2) il requisito dell'interesse concreto e attuale del P.M. a impugnare; 3) il principio che, in caso di reato depenalizzato, il giudice dell'esecuzione può revocare la condanna lasciando ferme le questioni civili.

Massime di principio

  • Il Pubblico Ministero ha interesse ad impugnare solo se dimostra un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dall'annullamento o riforma; la mera osservanza formale della legge non basta.
  • Un appello tardivo che è dichiarato inammissibile di norma provoca il passaggio in giudicato della sentenza e limita la possibilità per il giudice d'appello di rilevare d'ufficio una sopravvenuta abolizione del reato; tuttavia va valutato caso per caso l'interesse effettivo delle parti a far valere il vizio.
  • La sopravvenuta depenalizzazione non impedisce l'intervento del giudice dell'esecuzione: se una condanna è divenuta irrevocabile e il fatto è poi depenalizzato, il giudice dell'esecuzione può revocare la condanna penale, preservando gli effetti civili ove del caso.
  • Impugnazioni tese a correggere vizi formali che non producono effetti pratici utili (ossia non eliminano un pregiudizio concreto) possono essere dichiarate inammissibili per carenza dell'interesse del ricorrente, specialmente se proposte dal P.M.
  • In situazioni simili è opportuno valutare prima se la correzione del vizio formale produrrà un vantaggio materiale (es. impedire l'esecuzione di una pena) o se l'esecuzione potrà comunque provvedere a rimuovere i suoi effetti; questa valutazione incide sulla ammissibilità del ricorso.

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