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Ordinanza

Ordinanza n. 54/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del bando della “Gara europea a procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di gestione degli atti sanzionatori del corpo della polizia municipale ed attività ad esso collegate” indetta dal Comune di Catania, pubblicato in data 29 dicembre 2025; b) del disciplinare e del capitolato speciale pubblicati in pari data; c) della nota del Comune in data 15 gennaio 2026 di riscontro negativo sulla diffida della ricorrente; d) dei chiarimenti resi in data 20 gennaio 2026 in riscontro al quesito formulato sulla piattaforma di gara.

Giustizia amministrativa202600227

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Collegio, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, non ha definito nel merito le censure né ha disposto espressamente la sospensione degli atti di gara. Ha ritenuto che le esigenze cautelari rappresentate dalla ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la fissazione dell'udienza pubblica per la decisione di merito al 16 aprile 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

TAR Sicilia - Catania, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Bando, disciplinare, capitolato speciale, nota di rigetto della diffida e chiarimenti relativi alla gara europea telematica aperta per l'affidamento del servizio di gestione degli atti sanzionatori della polizia municipale e attività collegate

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, gli atti della procedura di gara indetta dal Comune di Catania e, in particolare, il bando, il disciplinare, il capitolato speciale, la nota comunale di riscontro negativo alla diffida e i chiarimenti pubblicati sulla piattaforma di gara. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti né le specifiche censure formulate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito del procedimento cautelare; il Collegio ha ritenuto sufficiente fissare sollecitamente l'udienza di merito, senza concedere una distinta misura cautelare sospensiva.

Massime di principio

  • Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte dalla fissazione ravvicinata dell'udienza di merito, il giudice amministrativo può adottare tale soluzione senza disporre una distinta sospensione cautelare dell'atto impugnato.
  • La fissazione dell'udienza di merito a tutela delle esigenze cautelari non comporta una decisione anticipata sui motivi di ricorso e non definisce la controversia nel merito.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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