Sentenza del 07/02/2018 n. 179 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
Notifica diretta - L. 890/1982 - non applicabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che la notificazione degli atti tributari fosse inesistente o comunque invalida perché effettuata direttamente a mezzo posta, senza applicare integralmente la disciplina speciale prevista dalla legge n. 890/1982. La questione riguardava l'effetto dell'art. 20 della legge n. 146/1998, che ha modificato l'art. 14 della legge n. 890/1982 e consente agli uffici di notificare direttamente per posta gli avvisi e gli atti tributari. In tale ipotesi si applicano le regole del servizio postale ordinario e non necessariamente quelle della notificazione eseguita secondo la legge n. 890/1982.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La notificazione diretta a mezzo posta degli atti tributari è stata ritenuta ammissibile e non inesistente. L'inesistenza della notificazione ricorre soltanto quando la notificazione manchi del tutto oppure quando l'attività svolta sia completamente estranea allo schema legale del procedimento notificatorio. Le eventuali irregolarità integrano, al più, una nullità, che viene sanata dal raggiungimento dello scopo quando il contribuente propone tempestivamente e ritualmente opposizione, dimostrando di avere avuto effettiva conoscenza dell'atto.
Norme richiamate
Art. 20 della legge n. 146/1998
Ha modificato l'art. 14 della legge n. 890/1982.
La disposizione consente agli uffici di procedere direttamente alla notificazione a mezzo posta degli avvisi e degli atti tributari, secondo una modalità semplificata.
Art. 14 della legge n. 890/1982
Nella notificazione diretta effettuata dall'ufficio, la spedizione dell'atto segue le regole del servizio postale ordinario, senza applicazione integrale della disciplina prevista per le notificazioni eseguite tramite ufficiale giudiziario o messo notificatore.
Massime di principio
- Per gli atti relativi ai tributi locali, la notificazione diretta a mezzo posta da parte dell'ente impositore può essere valida anche senza il ricorso alla procedura ordinaria disciplinata dalla legge n. 890/1982.
- La qualificazione come inesistenza della notificazione è eccezionale e richiede la totale mancanza dell'attività notificatoria oppure una modalità completamente estranea a qualsiasi schema legale.
- Le irregolarità della notificazione normalmente comportano, al più, la nullità e non l'inesistenza.
- La nullità della notificazione è sanata quando il contribuente impugna tempestivamente l'atto, poiché l'opposizione dimostra il raggiungimento dello scopo della notificazione.
- Chi contesta la notificazione deve distinguere tra inesistenza, non sanabile, e nullità, normalmente sanabile mediante la tempestiva proposizione dell'opposizione.
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