Cassazione Penale, Sentenza n. 15105/2025 del 16/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva riformato la sentenza di primo grado rideterminando la pena per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; deduceva vizi di motivazione e violazione di legge con riferimento alla ritenuta recidiva (contestando che la recidiva non fosse ancorata all'aumentata pericolosità, ma fondata sull'automatica presenza di precedenti) e contestava l'omessa pronuncia sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare/ex pena sostitutiva ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen., nonostante il ricorrente fosse stato sottoposto ad arresti domiciliari nel corso del procedimento.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha dichiarato indeducibile il motivo relativo alla recidiva nella misura in cui il ricorrente aveva rinunciato agli altri motivi di appello, rilevando che la rinuncia ai motivi eccetto quello sulla misura della pena comprende anche i motivi attinenti alla recidiva. Soprassiedendo, la Corte d'appello aveva comunque riconosciuto attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e motivato la ritenuta aumentata pericolosità sulla base di un precedente per evasione. Quanto alla richiesta di sostituzione della pena, la Corte ha ritenuto che non fosse stata formulata tempestivamente e motivata nei mezzi di gravame (o in motivi nuovi) e che la mera richiesta orale in udienza, senza un motivo specifico in appello, non obbligava il giudice d'appello a pronunciarsi; la disciplina di deroga transitoria che avrebbe consentito una formulazione in udienza non era applicabile ratione temporis. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma sulle possibilità di sostituzione della pena detentiva con pene alternative; la Corte ha ritenuto che l'applicazione richieda valutazione dei presupposti ex art. 132 cod. pen. e che la richiesta debba essere tempestivamente e motivatamente prospettata nei motivi di gravame.
art. 598, comma 4-bis, cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di prestare consenso alla sostituzione della pena in sede di appello fino all'udienza; la Corte ha evidenziato che tale facoltà non soppianta il principio devolutivo dell'art. 597 e non equivale alla presentazione motivata di un motivo di appello.
Principio devolutivo: il giudice d'appello è vincolato ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti; limita la possibilità di pronuncia su questioni non dedotte in modo appropriato.
art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022
Disposizione transitoria che, per un periodo, ha ampliato la possibilità di richiedere la sostituzione della pena anche in udienza; la Corte ha osservato che tale deroga non era applicabile ratione temporis al caso concreto.
Stabilisce i criteri per la determinazione della pena e per l'applicabilità delle misure sostitutive; la Corte ha sottolineato che la sussistenza dei presupposti deve essere adeguatamente motivata nell'atto di gravame.
art. 53 legge 24/11/1981, n. 689
Elenca le pene sostitutive (es. lavori di pubblica utilità) richiamate nella richiesta di sostituzione; la Corte ha richiamato tali misure come possibili alternative che, però, devono essere richieste e motivate nei termini di legge.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Disposizione sulla condanna alle spese processuali; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese dopo il rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia, in appello, a tutti i motivi eccetto quello sulla misura della pena comporta che i motivi relativi alla recidiva divengono indeducibili: la recidiva costituisce capo autonomo e va dunque tempestivamente dedotta se si intende impugnarla.
- Una richiesta di sostituzione della pena formulata solo oralmente in udienza e non inserita come motivo di appello o in motivi nuovi è, di regola, intempestiva: il giudice d'appello non è tenuto a pronunciarsi su istanze non veicolate attraverso i mezzi di gravame.
- La facoltà di prestare consenso alla sostituzione della pena in sede di udienza (art. 598/598-bis) non elimina il requisito del principio devolutivo ex art. 597: il consenso non sostituisce la necessità di un motivo appositamente prospettato e motivato nell'impugnazione.
- Eventuali deroghe procedurali che permettono presentazioni in udienza (es. disposizioni transitorie) devono verificarsi ratione temporis; se non applicabili, valgono le regole ordinarie che richiedono motivazione e deduzione tempestiva dei motivi.
- La ritenuta 'aumentata pericolosità' collegata alla recidiva deve essere ancorata a fatti e precedenti specifici e adeguatamente motivata nel giudizio di merito; se ciò è fatto, la Corte di legittimità tende a ritenere valida la valutazione, salvo vizi di motivazione evidenti.
- Per evitare che istanze rilevanti vengano dichiarate inammissibili o non esaminate, il difensore deve inserire nelle impugnazioni (o nei motivi nuovi) tutte le richieste sostanziali, corredandole di adeguata motivazione giuridica e fattuale.
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