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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11324/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore aveva convenuto davanti al Tribunale di Messina, sezione lavoro, l’INPS e la banca cessionaria di un finanziamento con cessione pro solvendo del maturato TFS. Deduceva che, dopo la cessione del credito e la certificazione delle scadenze di pagamento, l’INPS aveva unilateralmente modificato nel tempo le scadenze di versamento senza previa comunicazione, con conseguente inadempimento del piano originario sin dalla prima scadenza. Sosteneva inoltre che né l’INPS né la banca lo avessero informato tempestivamente della modifica, costringendolo ad accettare una rimodulazione del finanziamento con maggiori interessi e ulteriori oneri, e lamentava anche la segnalazione alla Centrale rischi. Chiedeva quindi, in via principale, la condanna dell’INPS al pagamento del TFS alle scadenze originarie; in subordine, il risarcimento dei maggiori esborsi e degli ulteriori danni patrimoniali; inoltre, la responsabilità concorrente della banca per violazione della buona fede, la cancellazione delle segnalazioni e il risarcimento dei danni non patrimoniali. Il Tribunale aveva declinato la propria competenza, ritenendosi incompetente funzionalmente e territorialmente e indicando il Tribunale civile di Ragusa. Con il regolamento di competenza il ricorrente ha sostenuto che la controversia rientrasse nella competenza del giudice del lavoro di Messina, perché la domanda principale riguardava un credito di natura retributiva e le domande contro la banca seguivano quella principale. La banca ha resistito eccependo che la lite fosse relativa a un contratto di finanziamento con cessione del TFS e che operasse il foro di Ragusa.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente fondato. Ha affermato che, poiché la domanda principale era diretta a ottenere la corresponsione del TFS da parte dell’INPS alle scadenze originarie, la competenza per materia e per territorio spettava al Tribunale di Messina, in funzione di giudice del lavoro. Ha precisato che il credito ceduto conserva le proprie caratteristiche, incluso l’eventuale criterio speciale di competenza previsto per le controversie sul credito stesso, e che quindi anche le domande rivolte contro la banca cessionaria restano attratte dalla competenza lavoristica. Ha inoltre ritenuto irrilevante la clausola contrattuale di foro esclusivo in favore di Ragusa, poiché nulla in quanto relativa a un credito riconducibile a rapporti di cui all’art. 409 c.p.c. La Corte ha quindi dichiarato la competenza del Tribunale di Messina, disponendo la riassunzione entro tre mesi dalla comunicazione dell’ordinanza. Ha posto le spese a carico della sola banca resistente e le ha compensate nei rapporti tra ricorrente e INPS, rimasto intimato/non costituito.

Norme richiamate

  • art. 409 c.p.c.

    La controversia sul credito di natura retributiva e le domande connesse sono ricondotte alla competenza del giudice del lavoro; la clausola di foro esclusivo che riguardi un credito riconducibile a tali rapporti è nulla.

  • art. 413 c.p.c.

    Per le controversie di lavoro anche tra cessionario del credito e debitore ceduto, la competenza si determina secondo le regole lavoristiche.

  • art. 38 c.p.c.

    Il richiamo è effettuato per ribadire che l’eventuale incompetenza resta irrilevante se non eccepita o rilevata nei termini di legge.

  • art. 11 del contratto di finanziamento

    La clausola di competenza esclusiva per il Tribunale di Ragusa è stata ritenuta nulla perché incide su un credito lato sensu riconducibile a rapporti di lavoro.

Massime di principio

  • Il credito ceduto conserva, nei confronti del cessionario e del debitore ceduto, le caratteristiche sostanziali e processuali originarie, compresa l’eventuale competenza speciale stabilita dalla legge per le controversie che lo riguardano.
  • Quando la domanda principale investe un credito di natura retributiva o comunque un rapporto soggetto alla competenza del giudice del lavoro, tale competenza si estende anche alle domande accessorie o conseguenziali proposte contro il cessionario o altri soggetti coinvolti nella medesima vicenda.
  • Una clausola contrattuale che attribuisca la competenza esclusiva a un foro diverso è nulla se incide su controversie relative a crediti riconducibili ai rapporti di cui all’art. 409 c.p.c.
  • Nel caso di cessione di credito lavoristico, il foro speciale non viene superato dal solo fatto che il rapporto sia stato veicolato tramite un contratto di finanziamento con cessione pro solvendo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenzaCessione del credito
RamiProcesso civileLavoroObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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