Cassazione Penale, Sentenza n. 37112/2026 del 22/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel corso del processo a carico dell’imputata, il giudice del Tribunale di Napoli Nord, con ordinanza del 7 gennaio 2026, ha disposto l’acquisizione al fascicolo dibattimentale del verbale di sommarie informazioni rese durante le indagini da un informatore, motivando la scelta con l’esigenza di agevolarne la lettura e di utilizzarlo in relazione alle contestazioni del pubblico ministero. La difesa ha proposto un unico motivo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., denunciando la violazione dell’art. 500 c.p.p. e sostenendo che l’ordinanza fosse abnorme perché avrebbe consentito l’introduzione nel fascicolo dibattimentale di un atto utilizzabile soltanto per le contestazioni, in contrasto anche con i principi di formazione della prova dell’art. 111, comma quarto, Cost. Il pubblico ministero ha chiesto che il ricorso fosse dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo: l’ordinanza è illegittima perché l’acquisizione del verbale è stata disposta per finalità diverse da quelle consentite dall’art. 500, comma 4, c.p.p., ma non è abnorme. Non ricorre abnormità strutturale, poiché il giudice non ha agito in totale carenza di potere o deviando radicalmente dallo scopo del modello legale; né abnormità funzionale, poiché il provvedimento non ha determinato regressione o stasi irreversibile del processo. L’illegittimità dell’atto, in assenza dei presupposti eccezionali dell’abnormità, non lo rende autonomamente impugnabile per cassazione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
prevedendo il disposto dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. l'acquisizione all'anzidetto fascicolo delle dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero, rese in precedenza dal testimone, nel solo caso in cui sussistano elementi concreti per ritenere che costui sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di danaro o altra utilità.
Le dichiarazioni rese in precedenza dal testimone possono essere acquisite al fascicolo dibattimentale soltanto quando vi siano elementi concreti per ritenere che il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o altra utilità. L’acquisizione per agevolare la lettura o consentire l’uso in relazione alle contestazioni, al di fuori di tale presupposto, è illegittima.
La sua eccezionalità e residualità nel panorama delle forme di tutela accessibili impone di distinguerne l'ambito concettuale, da un lato, dalle anomalie dell'atto irrilevanti perché innocue, dall'altro, dalle situazioni di contrasto del pronunciamento giudiziale con singole norme processuali, la cui violazione sia rinforzata dalla previsione della nullità.
L’abnormità costituisce una tutela eccezionale e residuale rispetto alla tassatività delle impugnazioni: non coincide con ogni inosservanza di una norma processuale, né con anomalie prive di effetti pregiudizievoli non rimediabili.
La sua eccezionalità e residualità nel panorama delle forme di tutela accessibili impone di distinguerne l'ambito concettuale, da un lato, dalle anomalie dell'atto irrilevanti perché innocue, dall'altro, dalle situazioni di contrasto del pronunciamento giudiziale con singole norme processuali, la cui violazione sia rinforzata dalla previsione della nullità.
La categoria dell’abnormità va tenuta distinta dalle violazioni processuali che la legge sanziona con nullità; la mera illegittimità dell’atto non basta a renderlo abnorme.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.
La declaratoria d’inammissibilità comporta per la ricorrente l’onere di sostenere le spese del procedimento.
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
Manifestamente infondato è l'unico motivo del ricorso azionato, con cui si lamenta l'inosservanza della norma processuale di cui all'art. 500 cod. proc. pen., sostenendo che tale criticità avrebbe comportato l'abnormità del provvedimento impugnato, in quanto avrebbe favorito l'introduzione nel fascicolo dibattimentale, in spregio ai principi costituzionali disciplinanti la formazione della prova, di un documento la cui utilizzazione è consentita solo per finalità "dinamiche" di contestazione.
La denuncia di inosservanza di una norma processuale non consente, da sola, l’impugnazione immediata per cassazione di un provvedimento: occorre che sussistano i requisiti dell’abnormità.
lette le conclusioni scritte con cui, ex art. 611 cod. proc. pen., il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Loy, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Il procedimento è stato trattato con conclusioni scritte del pubblico ministero secondo la modalità prevista dall’art. 611 c.p.p.; il testo non ne ricava ulteriori principi interpretativi.
art. 111, comma quarto, Cost.
Con l'ordinanza in oggetto, infatti, il giudice, nel corso di svolgimento del processo a carico dell'imputata Maddalena Vinciguerra, ha disposto l'acquisizione al fascicolo del dibattimento del verbale di sommarie informazioni rese, in fase di indagini, dall'informatore Riccardo Pezzella, motivando la propria decisione con la finalità di assicurarne una più "comoda lettura" e di consentirne l'utilizzo in relazione alle sole contestazioni del pubblico ministero.
La Corte riferisce che la difesa aveva invocato i principi costituzionali sulla formazione della prova, ma la decisione non formula un’autonoma interpretazione dell’art. 111, comma quarto, Cost.; il rilievo viene risolto applicando i criteri sull’abnormità e l’art. 500 c.p.p.
Massime di principio
- L’abnormità strutturale ricorre quando il giudice emette un provvedimento in totale carenza del potere di adottarlo oppure quando il provvedimento devia radicalmente dalla funzione prevista dal modello legale; la mera violazione di una norma processuale non è sufficiente.
- L’abnormità funzionale richiede una stasi processuale effettiva e irreversibile, tale da impedire la prosecuzione del processo, nei termini precisati dalla giurisprudenza richiamata dalla Corte; una semplice illegittimità dell’atto non integra tale requisito.
- L’abnormità è rimedio eccezionale e residuale rispetto alla tassatività delle impugnazioni: non è configurabile quando l’atto, pur illegittimo, non impedisce la prosecuzione del processo o quando l’ordinamento prevede rimedi ordinari idonei.
- Le dichiarazioni rese in precedenza dal testimone possono essere acquisite al fascicolo dibattimentale ai sensi dell’art. 500, comma 4, c.p.p. solo in presenza di elementi concreti che attestino violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o altra utilità; un’acquisizione disposta per agevolare la lettura o l’uso nelle contestazioni resta illegittima, ma non per ciò solo abnorme.
Come è indicizzato
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