Cassazione Penale, Sentenza n. 26312/2024 del 04/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la misura della custodia cautelare in carcere, lamentando inosservanza o erronea applicazione della legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari, con particolare riferimento al tempo intercorso tra i fatti contestati e l'esecuzione della misura e alla mancata valorizzazione degli elementi positivi prodotti dalla difesa per superare la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia all'impugnazione ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d, c.p.p. La corte ha preso atto dell'atto di rinuncia sottoscritto dal difensore e ha ritenuto che la parte abbia motivato la rinuncia con il venir meno dell'interesse (concessione degli arresti domiciliari). Perché con il ricorso si deduceva l'assenza delle esigenze cautelari, non sussistendo ipotesi di esonero, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. La motivazione è stata redatta in forma semplificata.
Norme richiamate
Norma indicata quale riferimento procedurale per la proposizione del ricorso avverso l'ordinanza; è la base normativa richiamata per l'impugnazione del provvedimento cautelare.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente per enunciare i motivi di censura consentiti in questa sede; disciplina la specificazione dei motivi e i limiti del sindacato nei procedimenti cautelari.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla presunzione a favore dell'esistenza delle esigenze cautelari (in presenza di determinati elementi come la gravità e la serialità): la difesa sosteneva di aver documentato elementi positivi idonei a superare tale presunzione, cui il giudice non avrebbe adeguatamente dato peso.
art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.
Norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per rinuncia all'impugnazione; autorizza la dichiarazione di inammissibilità quando il ricorrente rinuncia all'impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione, quando manifestata validamente (anche dal difensore con procura), comporta di norma l'inammissibilità del ricorso e la sua estinzione; occorre valutare tempestivamente se sussistono ancora ragioni per proseguire l'impugnazione prima di rinunciare.
- La concessione di misure meno afflittive (es. arresti domiciliari) dopo la proposizione del ricorso può giustificare la rinuncia per venir meno dell'interesse, ma non elimina le conseguenze economiche della rinuncia: il rinunciante può essere condannato alle spese e a somme per la Cassa delle ammende se non ricorrono ipotesi di esonero.
- Quando il motivo di impugnazione riguarda la sussistenza delle esigenze cautelari basate su presunzioni (art. 275, comma 3, c.p.p.), la difesa deve documentare chiaramente elementi positivi e aggiornati per poter efficacemente contestare la persistenza delle esigenze; il giudice valuta la serialità, i controlli sul territorio e la partecipazione al programma criminoso.
- La dichiarazione di inammissibilità per rinuncia non entra nel merito delle questioni sostanziali; dunque, in assenza di rinuncia, la Corte avrebbe comunque esaminato i profili di motivazione e applicazione della legge relativi alle esigenze cautelari.
- In generale, chi intende rinunciare a un ricorso dovrebbe essere consapevole delle possibili sanzioni economiche e della mancata eliminazione di conseguenze penali o di responsabilità connesse alla misura originaria, salvo che sopravvengano provvedimenti favorevoli che rendano superflua l'impugnazione.
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