Cassazione Civile, Ordinanza n. 31444/2024 del 07/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia origina da un avviso di pagamento emesso da una società nei confronti dell'altra. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della destinataria dell'atto; la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva poi accolto l'appello di quest'ultima. La società soccombente in appello ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza regionale. Prima della decisione, però, la ricorrente ha depositato istanza di rinuncia al ricorso, cui la controparte ha aderito.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e dell'adesione della controricorrente, dichiarando estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite. La Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, osservando che tale previsione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non anche in caso di rinuncia al ricorso, norma di stretta interpretazione.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012
l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato è dovuto solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, essendo norma eccezionale e di stretta interpretazione.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese.
- L'obbligo di versare l'ulteriore importo del contributo unificato previsto per l'impugnazione soccombente si applica soltanto ai casi tassativi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità, e non è estensibile per analogia alla rinuncia al ricorso.
- Le disposizioni che prevedono oneri aggiuntivi di natura lato sensu sanzionatoria sono di stretta interpretazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31435/2024 del 07/12/2024
- ordinanza_civile · 7 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31436/2024 del 07/12/2024
- ordinanza_civile · 7 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31437/2024 del 07/12/2024
- ordinanza_civile · 7 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31438/2024 del 07/12/2024
- ordinanza_civile · 7 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31439/2024 del 07/12/2024
- ordinanza_civile · 7 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31440/2024 del 07/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →