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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37667/2022 del 05/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà di Padova che aveva respinto l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente fino a euro 3.452.000,00 emesso dal G.I.P. contestando: motivazione apparente ed errata applicazione dell'art. 416-bis c.p. relativamente al fumus commissi delicti del reato associativo; carenza di motivazione e violazione di legge in ordine al fumus dei reati- fine di falso e truffa indicati nei capi 10-11, 12-13, 20-21, 22-23; mancanza di prova dell'elemento soggettivo dei reati; presunto contrasto di giudicati con ordinanza del Tribunale di Venezia in sede di riesame della misura personale.

La decisione

Il ricorrente ha successivamente rinunciato all'impugnazione. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse dovuta alla revoca della misura cautelare prima della trattazione del ricorso. La Corte ha richiamato il principio secondo cui tale sopravvenuta carenza di interesse non costituisce soccombenza e quindi non comporta condanna alle spese processuali né obbligo di versamento alla Cassa per le ammende. Non è stata pronunciata alcuna statuizione sul merito.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La norma è stata invocata dal ricorrente come riferimento per la contestazione del fumus del reato associativo; la Corte non è però entrata nel merito della ricostruzione applicativa dato l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Giurisprudenza di Cassazione, Sez. 4, n. 45618, 11/11/2021 (Rv. 282549)

    Richiamato il principio secondo cui l'inammissibilita' del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse non configura soccombenza e pertanto esclude la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa per le ammende.

Massime di principio

  • La revoca della misura cautelare o altro evento sopravvenuto che fa venir meno l'interesse al ricorso determina inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente mancata pronuncia sul merito.
  • L'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non equivale a soccombenza: il ricorrente non può essere condannato alle spese processuali né obbligato al versamento alla Cassa per le ammende per tale motivo.
  • Se il ricorrente rinuncia all'impugnazione o viene meno l'oggetto del gravame prima della trattazione, il giudice dichiara l'inammissibilità senza entrare nella valutazione delle censure sostanziali presentate.
  • In presenza di conflitto di giudicati o di questioni di merito complesse, è necessario verificare preliminarmente la persistenza dell'interesse dell'impugnante prima di esaminare il merito; la sopravvenuta assenza di interesse estingue l'esame.
  • Per tutelare l'interesse dell'impugnante prima di procedere con una rinuncia o ritiro, è opportuno valutare tempestivamente l'effetto di eventuali revoche di misure cautelari sul proseguimento del giudizio di impugnazione.

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