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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27056/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli deducendo, in sintesi, l'omessa notificazione dell'atto di avviso perché eseguita presso il difensore di fiducia e non anche presso il domicilio eletto presso altro difensore; ha inoltre censurato la mancata assunzione delle prove testimoniali richieste in appello e la determinazione degli aumenti di pena, sostenendo anche la violazione del divieto di reformatio in pejus. La memoria difensiva successiva ha riproposto le medesime doglianze.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza sulla notificazione infondata, qualificando il vizio come nullità di ordine generale a regime intermedio, soggetta al regime di deducibilità e sanatoria degli artt. 182 e ss. c.p.p., e ha affermato che essa avrebbe dovuto essere eccepita nel giudizio di appello. Gli altri motivi sono stati giudicati manifestamente infondati: la Corte d'appello aveva motivato adeguatamente sul mancato esame delle prove testimoniali richieste, in ragione della limitata cognizione propria del rito abbreviato e dell'eccezionalità della rinnovazione istruttoria in appello; anche la determinazione degli aumenti di pena è stata ritenuta congruamente motivata e non lesiva del divieto di reformatio in pejus. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di Euro 3000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • artt. 182 e ss. c.p.p.

    richiamati per affermare che la nullità di ordine generale a regime intermedio è soggetta a deduzione tempestiva e sanatoria, e dunque doveva essere eccepita in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    base normativa per la condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La mancata notificazione eseguita in modo non conforme alle modalità auspicate dalla difesa integra, quando non ricorra una nullità assoluta, una nullità di ordine generale a regime intermedio, che deve essere eccepita tempestivamente nel giudizio di merito ed è soggetta alle ordinarie sanatorie.
  • Nel giudizio di appello celebrato in rito abbreviato, la mancata ammissione di prove testimoniali può essere legittimamente giustificata quando il giudice di merito dia motivazione adeguata sulla limitata cognizione derivante dal rito scelto e sull'eccezionalità della rinnovazione istruttoria in secondo grado.
  • La determinazione degli aumenti di pena rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e se non comporta violazione del divieto di reformatio in pejus.
  • La riproposizione in memoria difensiva di censure già dichiarate inammissibili non è idonea a superare il giudizio di inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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