Cassazione Civile, Ordinanza n. 27073/2024 del 18/10/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione delle imposte di registro e ipocatastali relativo alla compravendita di un terreno edificabile. L'Ufficio aveva rettificato il valore venale del bene in euro 482.925,00, a fronte del prezzo dichiarato nell'atto pari a euro 200.000,00. In primo grado il valore era stato rideterminato in euro 291.000,00; la CTR del Lazio aveva rigettato l'appello della contribuente, osservando che i dati OMI costituivano soltanto una presunzione semplice e che la perizia di parte, pur tenuta presente per la superficie dell'area, non era pienamente convincente perché attribuiva al bene un valore molto inferiore a quello dichiarato nell'atto. Con il ricorso per cassazione la società deduceva, con il primo motivo, omesso esame del fatto decisivo relativo alla proposta di definizione per adesione in euro 291.000,00 e contraddittorietà della motivazione; con il secondo motivo denunciava nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria, lamentando che il giudice d'appello aveva escluso la rilevanza probatoria autonoma dei dati OMI, ma poi aveva sostanzialmente avallato una stima comunque fondata su tali dati senza spiegare in modo specifico le ragioni della decisione.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse apparente, perché non rendeva percepibili le specifiche ragioni del decisum: pur affermando che i valori OMI non sono da soli idonei a fondare la rettifica, la CTR aveva poi confermato la stima senza rapportarla ai concreti elementi del bene, limitandosi a formule generiche. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale è oggi denunciabile in cassazione solo nei limiti del minimo costituzionale, cioè per anomalie motivazionali radicali e non per semplice insufficienza della motivazione.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere una motivazione effettiva e percepibile; la sua assenza o apparenza integra nullità.
art. 111 Cost.
La motivazione deve consentire il controllo sulla logicità e sull'esattezza del ragionamento decisorio.
art. 12 preleggi
La riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. va interpretata secondo i canoni ermeneutici generali, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione.
Massime di principio
- In cassazione è censurabile solo la motivazione che presenti un'anomalia costituzionalmente rilevante, come mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e incomprensibile; non basta la mera insufficienza argomentativa.
- È apparente la motivazione che esista solo formalmente ma non renda percepibili le ragioni della decisione e non consenta il controllo sull'iter logico seguito dal giudice.
- Nei giudizi di rettifica del valore di un immobile, i dati OMI sono un ausilio estimativo e non bastano, da soli, a fondare la rettifica senza una verifica delle concrete caratteristiche del bene.
- La valutazione estimativa deve essere rapportata alle specifiche connotazioni tipologiche e fattuali del bene, non potendo il giudice limitarsi a formule generiche o a richiami non meglio precisati agli elementi considerati.
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