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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05654/2025 del 11/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, ritenendo manifestamente infondati i motivi e non illogica la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva escluso la continuazione tra i reati indicati.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del GIP del Tribunale di Napoli che, in sede di esecuzione, aveva escluso la riconducibilità di più reati a un medesimo disegno criminoso ai fini della continuazione. Nell'unico motivo deduceva in sostanza l'erronea valutazione dei criteri per escludere la volizione unitaria, sostenendo che i fatti dovessero essere ricondotti a un unico programma criminoso; cercava inoltre di retrodatare la seconda estorsione al momento del primo reato, qualificandola come "estorsione storica", e affermava che anche il reato di omicidio dovesse essere ricondotto al medesimo contesto temporale del primo reato. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché contrastante con la giurisprudenza consolidata sui criteri per desumere la continuazione, ha valorizzato il notevole intervallo temporale di sedici anni e l'eterogeneità dei reati come indici contrari alla volizione unitaria, ha affermato che il giudice dell'esecuzione non può fondare il giudizio su fatti incompatibili con gli accertamenti contenuti in sentenze irrevocabili, e ha considerato meramente assertiva e priva di specifici supporti la deduzione relativa all'omicidio.

Norme richiamate

  • art. 620 c.p.p.

    Richiamato solo implicitamente nella forma del provvedimento di cassazione; il testo non ne riporta il contenuto normativo.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di reato continuato, la volizione unitaria può essere esclusa sulla base di indici quali il rilevante intervallo temporale tra i fatti e l'eterogeneità delle violazioni, quando tali elementi rendano non illogica la conclusione che, al momento del primo reato, gli altri non fossero programmabili almeno nelle loro linee essenziali.
  • Nel giudizio di esecuzione sulla continuazione, il giudice non può fondare la propria valutazione su una ricostruzione fattuale incompatibile con gli accertamenti contenuti in sentenze irrevocabili.
  • Il ricorso per cassazione che pretenda di affermare l'unicità del disegno criminoso deve indicare specificamente le circostanze di fatto e le ragioni di diritto poste a sostegno della tesi; deduzioni meramente assertive sono manifestamente infondate e non consentono il superamento della valutazione del giudice di merito o dell'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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