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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17350/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la doglianza sulla mancata indicazione dell'autorità giudiziaria che aveva pronunciato la sentenza di primo grado è manifestamente infondata alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste del 2 luglio 2024. L'unico motivo deduceva la mancata indicazione, nell'estratto notificato, dell'autorità giudiziaria che aveva emesso la sentenza di primo grado, assumendone la rilevanza invalidante. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui tale omissione non integra nullità processuale e non produce conseguenze sul piano processuale.

Norme richiamate

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    La norma è richiamata per escludere che la mancata indicazione dell'autorità giudiziaria nella notificazione dell'estratto della sentenza integri una nullità processuale.

  • art. 546, comma 3, c.p.p.

    È richiamata in combinato con l'art. 125 c.p.p. per affermare che tra le ipotesi di nullità della sentenza non rientra l'omessa indicazione dell'autorità giudiziaria che ha pronunciato la decisione.

Massime di principio

  • La mancata indicazione, nell'estratto notificato all'imputato, dell'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza di primo grado non determina nullità della sentenza né invalidità processuale, se tale omissione non è espressamente prevista tra i vizi rilevanti dalla disciplina codicistica.
  • Un motivo di ricorso fondato esclusivamente su tale omissione è manifestamente infondato e conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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