Ordinanza n. 4343/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento del Decreto n. 101 del 22.4.2025 pubblicato sulla G.U.R.I. Serie Generale n. 106 del 9.5.2025, con cui il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha provveduto in via provvisoria alla delimitazione e zonizzazione del Parco Nazionale del Matese e all'individuazione delle relative misure di salvaguardia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di perimetrazione e zonizzazione provvisoria del Parco Nazionale del Matese e di individuazione delle relative misure di salvaguardia
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale n. 101 del 22 aprile 2025, nella parte in cui avrebbe incluso e zonizzato aree di sua proprietà in modo difforme dalle richieste formulate dagli enti territoriali durante l'istruttoria e in contrasto con la classificazione regionale dell'area come Area di Riserva nel Piano Regionale delle Attività Estrattive della Campania. La ricorrente ha chiesto l'annullamento del decreto e degli atti connessi. Dal testo emerge, inoltre, che la società ha contestato la mancata acquisizione di ulteriori osservazioni nella fase conclusiva del procedimento, mentre il Ministero e ISPRA si sono costituiti senza articolare una difesa sostanziale. Prima dell'udienza, la ricorrente ha chiesto il rinvio della causa rappresentando che, a seguito di un incontro tra Ministero, ISPRA e alcuni comuni interessati, era stata richiesta a ISPRA un'ulteriore istruttoria finalizzata alla formulazione di una nuova proposta di zonizzazione. L'Avvocatura dello Stato si è associata alla richiesta.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito i motivi di ricorso né la legittimità del decreto impugnato. Ha ritenuto non necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei componenti del Comitato di gestione provvisoria del Parco, nominati con decreto dell'11 agosto 2026, poiché l'impugnazione era circoscritta a una porzione del territorio e l'eventuale annullamento parziale non avrebbe travolto la nomina del Comitato; pertanto, tali soggetti non sono stati qualificati come controinteressati. Il Collegio ha poi ravvisato una causa eccezionale per il rinvio, considerato che la richiesta era stata formulata congiuntamente dalle parti in vista dell'adozione di un nuovo provvedimento di perimetrazione, preceduto da ulteriore istruttoria. La causa è stata quindi rinviata all'udienza di merito del 17 dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 34, comma 1, lett. f-bis), l. 394/1991
istituzione del Parco Nazionale del Matese
La disposizione costituisce la base normativa dell'istituzione del Parco Nazionale del Matese.
attribuisce al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica la potestà di individuare la perimetrazione provvisoria dei parchi
La norma attribuisce al Ministero il potere di procedere alla perimetrazione provvisoria dei parchi previsti dall'art. 34, comma 1, sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili presso le amministrazioni competenti.
sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili presso i servizi tecnici nazionali, le amministrazioni statali e le regioni
La perimetrazione provvisoria deve fondarsi sugli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili presso i soggetti pubblici indicati dalla legge.
Massime di principio
- Quando l'impugnazione è circoscritta a una specifica porzione territoriale di un atto di perimetrazione provvisoria, i componenti dell'organo di gestione del parco nominati successivamente non sono controinteressati se l'eventuale annullamento parziale dell'atto non incide sulla loro nomina.
- Il giudice amministrativo può disporre il rinvio dell'udienza di merito per una causa eccezionale quando le parti lo chiedono congiuntamente in vista dell'adozione di un nuovo provvedimento amministrativo preceduto da ulteriore istruttoria.
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