Cassazione Penale, Sentenza n. 37371/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare in carcere contestando: 1) la mancata riqualificazione delle condotte ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (sostanze diverse e presunta non occasionalità) e la conseguente possibilità che la pena sarebbe stata inferiore a tre anni ai sensi dell'art. 275, comma 2-bis c.p.p.; 2) l'insussistenza delle esigenze cautelari attuali, rilevando che i fatti più recenti non erano tutti oggetto di contestazione, che l'attività era limitata territorialmente e che gli acquirenti erano identificati; 3) la mancata motivazione sul carattere personalizzato della misura e sull'adeguatezza della custodia in carcere rispetto a misure non custodiali, con riferimento alla posizione personale (Ghazali incensurato, Lakrichat con precedenti non recenti) e al principio di proporzionalità.
La decisione
Rigettati i ricorsi. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Venezia abbia correttamente valorizzato la serie di episodi di cessione nel biennio, la disponibilità di due specie di stupefacenti, la capacità dei ricorrenti di rifornire una vasta platea di clienti anche avvalendosi di collaboratori e di canali stabili di approvvigionamento (incluso il reperimento di sassi di cocaina da circa 50 g). Per tali ragioni la Corte ha escluso la riqualificazione favorevole e ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari: la reiterazione dell'attività, fatti ancora riscontrati a gennaio 2025 e la perdurante capacità operativa giustificano la custodia in carcere, particolarmente perché i soggetti sono privi di fissa dimora e non sono applicabili misure domiciliari. In conseguenza, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e si procede agli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. c.p.p.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/1990 (Testo unico stupefacenti), comma 5
La Corte ha interpretato il comma 5 nel senso che la pluralità di sostanze, la reiterazione degli episodi, la disponibilità continua di stupefacenti e canali di rifornimento e l'uso di collaboratori consentono di escludere la configurazione di illiceità 'occasionale' e giustificano l'impostazione come attività di spaccio strutturata, rendendo improponibile una riqualificazione che attenui significativamente la rilevanza penale.
La norma, che prevede il rigetto della misura quando la pena prevedibile sia inferiore a tre anni, è stata valutata alla luce dell'apprezzamento concreto della gravità complessiva: la Corte ha ritenuto infondato l'assunto che l'irrogabilità di pena sarebbe stata sotto il limite, dato il quadro fattuale complessivo.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Disposto l'adempimento delle formalità previste per l'esecuzione della misura e per il trasferimento degli atti alla cancelleria, come previsto dalla norma procedurale esecutiva.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018 (Murolo)
La Corte richiama il principio stabilito dalle Sezioni Unite secondo cui va effettuata una valutazione sincronica dei parametri del comma 5 dell'art. 73 (pluralità di episodi, quantità, varietà di sostanze, modalità organizzative) per escludere la non occasionalità e valutare la gravità complessiva dell'attività di spaccio.
Massime di principio
- La qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 richiede una valutazione complessiva e 'sincronica' di più elementi (numero di episodi, varietà di sostanze, continuità/disponibilità, canali di approvvigionamento, uso di collaboratori): non rileva solo la modica entità di singoli episodi.
- La possibilità di riqualificazione in fattispecie meno gravi e la conseguente incidenza sul limite dei tre anni (art. 275, comma 2-bis c.p.p.) dipendono dalla sintesi probatoria complessiva: se emergono segnali di attività strutturata, la riqualificazione favorevole è difficilmente sostenibile.
- Nella valutazione delle esigenze cautelari va considerata l'attualità della capacità operativa: anche episodi recenti, la persistenza di canali di rifornimento e la disponibilità continuativa di stupefacenti giustificano l'applicazione della custodia cautelare.
- L'assenza di fissa dimora o condizioni che rendono inappliquevoli misure domiciliari rafforza la giustificazione della custodia in carcere quando occorra limitare la capacità di movimento e i contatti con il mercato criminoso.
- La scelta della misura deve essere motivata in termini personalizzati, ma la presenza di elementi comuni (cooperazione fra indagati, fungibilità nelle forniture) può legittimare decisioni cautelari basate sulla capacità complessiva del gruppo, pur dovendosi valutare le posizioni individuali.
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