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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23501/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che, in parziale accoglimento della richiesta del ricorrente, aveva annullato l'ordinanza del GIP solo con riferimento al capo 71) e confermato la misura cautelare nel resto. I difensori hanno dedotto: (i) carenza di motivazione del provvedimento del riesame, lamentando che il Tribunale si era limitato a riprodurre l'ordinanza genetica senza rispondere alle censure difensive (insufficienza degli indizi ai sensi dell'art. 273 c.p.p., mancati riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori, scarsa rilevanza delle intercettazioni, errata lettura di pregressi procedimenti, contestazione dell'aggravante ex art. 416-bis c.p.); (ii) mancanza di motivazione circa l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, difetto di proporzionalità e adeguatezza della misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Ha ritenuto fondato il primo motivo atteso che il Tribunale del riesame non ha dato risposta specifica e motivata alle censure difensive, limitandosi a riprodurre integralmente l'ordinanza genetica e le risultanze investigative (uso della tecnica del 'copia-incolla' senza analisi). Per tale vizio di motivazione l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di Potenza (ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.), che dovrà motivare nuovamente sul riesame conformandosi ai principi stabiliti dalla Suprema Corte. La Corte ha altresì osservato che, essendo il primo motivo assorbente, non era necessario esaminare le ulteriori censure.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La norma è richiamata in relazione all'imputazione cautelare; la decisione sottolinea che la mera indicazione dei reati fine non è di per sé sufficiente a dimostrare gli presupposti della fattispecie associativa e che il giudice deve valutare la sussistenza degli elementi strutturali richiesti dalla norma.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato come parametro per valutare la gravità indiziaria: la Corte segnala che il Tribunale del riesame deve motivare in ordine all'idoneità degli indizi a fondare la misura cautelare e rispondere alle specifiche allegazioni difensive che contestano la sufficienza degli elementi probatori.

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Norma invocata per individuare la competenza a cui rinviare il nuovo giudizio; la Corte dispone il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Potenza ai sensi di tale disposizione.

Massime di principio

  • Il tribunale del riesame è obbligato a rispondere specificamente e motivatamente alle censure difensive: non è sufficiente riprodurre l'ordinanza del GIP o gli atti d'indagine (tecnica del 'copia-incolla') se ciò non è accompagnato da un'analisi che giustifichi il convincimento cautelare.
  • Una carenza di motivazione sul punto decisivo della gravità indiziaria comporta l'annullamento del provvedimento e il rinvio per un nuovo giudizio, anche se altre censure sono pendenti (un motivo assorbente può far decadere l'esame degli altri).
  • Per disporre o confermare misure personali cautelari il giudice deve valutare la concretezza e l'attualità delle esigenze cautelari, la proporzionalità e l'adeguatezza della misura; la sola elencazione di fatti o atti non sostituisce una motivazione specifica su tali profili.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori e le intercettazioni devono essere adeguatamente valorizzate e, se criticate dalla difesa, il giudice deve illustrare perché i rilievi difensivi non incidono sull'apprezzamento degli indizi.
  • L'accertamento dell'esistenza di un'associazione di tipo mafioso (o di altre aggravanti ex art. 416-bis) richiede l'emersione, oltre ai reati 'fine', di elementi che dimostrino la struttura associativa, il vincolo di tipo gerarchico o la condizione di assoggettamento/omertà; la loro mera asserzione in sede cautelare senza adeguata motivazione è insufficiente.
  • L'uso della giurisprudenza e di brani di atti è legittimo per ricostruire il quadro probatorio, ma deve essere sempre accompagnato da un'analisi esplicita dei motivi che giustificano la misura cautelare rispetto alle censure difensive.

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